Indici della Rassegna
Titolo
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO DI REVOCA DEGLI ASSESSORI
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato â sez. V Sent 16 Febbraio 2012 n. 803 -
Riferimenti normativi:
- Art. 46 D. L. vo 267/2000 â
La disposizione di cui allâ art. 46 comma 4 T.U. E. L. conferisce al sindaco, quale organo a capo dellâamministrazione comunale, il potere di revocare gli assessori dandone comunicazione motivata al consiglio, senza alcun voto di ratifica dellâ organo collegiale.
Questo potere sindacale è esercitato nellâesclusivo interesse di garantire lâ unità di indirizzo della Giunta la quale è tenuta a perseguire e raggiungere gli obiettivi indicati nel programma politico in base al quale ha ottenuta la fiducia elettorale.
Essendo il responsabile dellâazione politica, il sindaco è lâunico in grado di valutare gli interessi coinvolti nel procedimento e solo a lui competono autonomamente le scelte e responsabilità dellâazione della compagine politica.
Nel garantire le predette finalità il primo cittadino è in grado di poter revocare lâ incarico ad un assessore e la motivazione deve avere un carattere squisitamente politico, come il verificarsi delle mutate esigenze programmatiche.
Eâ compito dellâassessore così sostituito provare che il provvedimento è basato su altre valutazioni, dalle emerge la natura discriminatoria delle revoca medesima.
La natura ampiamente discrezionale del provvedimento trova un limite sotto il profilo procedimentale, nellâonere della comunicazione al consiglio comunale della decisione di revoca dellâassessore, potendo il consiglio opporsi, mediante la presentazione di una mozione di sfiducia, allâatto presentato.
Nessuna preventiva comunicazione di avvio del procedimento deve essere trasmessa allâassessore, poiché la revoca non può essere intesa come un provvedimento sanzionatorio e lâiter deve essere il più rapido possibile per permettere allâorgano politico di ben funzionare.
Allâinterno di questo ambito, il controllo giurisdizionale del provvedimento rimane notevolmente circoscritto esclusivamente ai profili formali i quali riguardano solamente la violazione di specifiche disposizioni normative circa la nomina e revoca degli assessori e sotto lâaspetto contenutistico, la manifesta abnormità del provvedimento emesso, senza poter, valutare un conforme apprezzamento dellâ adeguatezza delle motivazioni, tenuto conto dellâ ampia discrezionalità politico amministrativa del primo cittadino.
Lâ ipotizzabile impugnazione della revoca innanzi allâ organo giurisdizionale amministrativo potrà quindi essere basata esclusivamente su valutazioni dei profili formali e procedimentali della revoca, sulla congruità dellâ atto rispetto ai presupposti e sulla verifica delle ragioni a fondamento del provvedimento che non potranno essere arbitrarie, illogiche, irrazionali o erronee nei fatti.
[Dott. Grasselli Stefano ]
Data
mercoledì 29 febbraio 2012
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