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Indici della Rassegna

Titolo
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO DI REVOCA DEGLI ASSESSORI
Argomento
Enti locali
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato – sez. V Sent 16 Febbraio 2012 n. 803 -
Riferimenti normativi:
- Art. 46 D. L. vo 267/2000 –

La disposizione di cui all’ art. 46 comma 4 T.U. E. L. conferisce al sindaco, quale organo a capo dell’amministrazione comunale, il potere di revocare gli assessori dandone comunicazione motivata al consiglio, senza alcun voto di ratifica dell’ organo collegiale.
Questo potere sindacale è esercitato nell’esclusivo interesse di garantire l’ unità di indirizzo della Giunta la quale è tenuta a perseguire e raggiungere gli obiettivi indicati nel programma politico in base al quale ha ottenuta la fiducia elettorale.
Essendo il responsabile dell’azione politica, il sindaco è l’unico in grado di valutare gli interessi coinvolti nel procedimento e solo a lui competono autonomamente le scelte e responsabilità dell’azione della compagine politica.
Nel garantire le predette finalità il primo cittadino è in grado di poter revocare l’ incarico ad un assessore e la motivazione deve avere un carattere squisitamente politico, come il verificarsi delle mutate esigenze programmatiche.

E’ compito dell’assessore così sostituito provare che il provvedimento è basato su altre valutazioni, dalle emerge la natura discriminatoria delle revoca medesima.
La natura ampiamente discrezionale del provvedimento trova un limite sotto il profilo procedimentale, nell’onere della comunicazione al consiglio comunale della decisione di revoca dell’assessore, potendo il consiglio opporsi, mediante la presentazione di una mozione di sfiducia, all’atto presentato.
Nessuna preventiva comunicazione di avvio del procedimento deve essere trasmessa all’assessore, poiché la revoca non può essere intesa come un provvedimento sanzionatorio e l’iter deve essere il più rapido possibile per permettere all’organo politico di ben funzionare.
All’interno di questo ambito, il controllo giurisdizionale del provvedimento rimane notevolmente circoscritto esclusivamente ai profili formali i quali riguardano solamente la violazione di specifiche disposizioni normative circa la nomina e revoca degli assessori e sotto l’aspetto contenutistico, la manifesta abnormità del provvedimento emesso, senza poter, valutare un conforme apprezzamento dell’ adeguatezza delle motivazioni, tenuto conto dell’ ampia discrezionalità politico amministrativa del primo cittadino.
L’ ipotizzabile impugnazione della revoca innanzi all’ organo giurisdizionale amministrativo potrà quindi essere basata esclusivamente su valutazioni dei profili formali e procedimentali della revoca, sulla congruità dell’ atto rispetto ai presupposti e sulla verifica delle ragioni a fondamento del provvedimento che non potranno essere arbitrarie, illogiche, irrazionali o erronee nei fatti.
[Dott. Grasselli Stefano ]
Autore
Data
mercoledì 29 febbraio 2012
 
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