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Indici della Rassegna

Titolo
NATURA DI LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO?
Argomento
Lavoro
Testo
Riferimenti Giurisprudenza:
- Tribunale di Roma, sez. lavoro, sent. 17 gennaio 2012 n.
La Provincia di Viterbo ha proposto opposizione avverso un Decreto Ingiuntivo con il quale l’INPGI, sul presupposto della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con un giornalista, gli aveva intimato il pagamento di una somma comprensiva di contributi sanzioni e somme aggiuntive.
In particolare la Provincia contestava la natura subordinata del rapporto con il giornalista e deduceva l’infondatezza della pretesa contributiva, chiedendo la revoca del D.I. opposto.
La vicenda investe la questione degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato.
E’ opportuno richiamare alcuni orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati in materia.
L’art. 2094 c.c. stabilisce che: “ è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell’imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss, 2104 e 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell’ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende; tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. La cassazione ha avuto modo di rilevare che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante giacchè qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma e che non hanno un valore decisivo, ma solo sussidiario, elementi quali la collaborazione, l’assenza di rischio economico,la continuità della prestazione, la forma della retribuzione e l’osservanza di un orario. Determinante è l’elemneto della subordinazione, costituito da un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere direttivo del datore di lavoro con limitazione della sua libertà. Sicchè, può affermarsi che oggetto dell’indagine deve essre l’accertamento della etero direzione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di frequenza e presenza, con annessi obblighi di giustificazione di ritardi e delle assenze, della correlativa sottoposizione del prestatore ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.
Elementi sintomatici della natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico possono essere individuati nella presenza, tutti i giorni in redazione, nella partecipazione alle riunioni di redazione, nell’espletamento dei compiti assegnati dal caposervizio e nell’affidamento di un determinato settore giornalistico.
La legge 150/2000 nell’istituire gli uffici stampa ha espressamente previsto che possono svolgere mansioni di addetto stampa solo giornalisti iscritti all’albo, dipendenti dell’amministrazione ovvero collaboratori esterni ex art. 7, comma 6, D.Lgs 29/93 ora trasfuso nell’art. 7, comma 6 D.Lgs 165/01. Prevede quest’ultima norma che, per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio, le amministrazioni conferiscono incarichi individuali ad esperti le cui natura non subordinata è indiscussa. In sostanza è la stessa legge a prevedere che gli addetti agli uffici stampa siano professionisti iscritti all’albo dei giornalisti esterni all’amministrazione e soggetti al coordinamento e al controllo del coordinatore d’ufficio.
Dalla istruttoria, nella fattispecie specifica, è emerso che oggetto dell’incarico era proprio quello di prestare collaborazione nell’avvio e nello sviluppo dell’attività di informazione e di ufficio stampa con autonomia in ordine ai tempi ed ai modi di svolgimento dell’incarico, salva la necessità di assicurare la presenza in orari compatibili con i servizi di informazione e di garantire l’assistenza agli organi di vertice dell’amministrazione. Inoltre il contratto prevedeva il coordinamento finalizzato al collegamento dell’attività e l’obbligo di coordinarsi con il responsabile degli obiettivi/risultati da raggiungere, individuato nel responsabile del Settore Affari Generali e con gli operatori da questo indicati. Sempre sulla base del contratto la prestazione doveva essere espletata presso la sede dell’Ufficio Stampa ovvero in casi particolari e se necessario presso il domicilio fiscale del collaboratore. Anche l’entità fissa e predeterminata del compenso e la cadenza mensile erano previsti dal contratto.
A fronte della normativa che prevede la possibilità di assegnare gli richi di addetto stampa a giornalisti esterni ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, le risultanze istruttorie circa lo stabile inserimento nell’organigramma dell’ufficio, l’utilizzo di beni e strutture della Provincia, lo svolgimento di compiti istituzionali, la presenza quotidiana in ufficio, appaiono del tutto insufficienti a denotare il carattere subordinato del rapporto. Paraltro, l’osservanza di turnazioni concordate con gli altri addetti stampa in relazione alla necessità di copertura dell’Ufficio in concomitanza di eventi particolari, l’indicazione degli argomenti da trattare e delle priorità, ecc. rappresentano elementi connaturati all’incarico di addetto stampa e comunque contrattualmente pattuiti.
In assenza di deduzioni e prove circa l’assoggettamento al potere disciplinare e di controllo del datore di lavoro, dell’obbligo di presenza e della soggezione a direttive inerenti i contenuti, i tempi e le modalità di espletamento dell’incarico, deve essere esclusa la natura subordinata del rapporto intercorso tra la Provincia ed il giornalista.
[Dott.ssa Marta Dolfi]

Autore
Data
mercoledì 29 febbraio 2012
 
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