Indici della Rassegna
Titolo
NATURA DI LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO?
Testo
Riferimenti Giurisprudenza:
- Tribunale di Roma, sez. lavoro, sent. 17 gennaio 2012 n.
La Provincia di Viterbo ha proposto opposizione avverso un Decreto Ingiuntivo con il quale lâINPGI, sul presupposto della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con un giornalista, gli aveva intimato il pagamento di una somma comprensiva di contributi sanzioni e somme aggiuntive.
In particolare la Provincia contestava la natura subordinata del rapporto con il giornalista e deduceva lâinfondatezza della pretesa contributiva, chiedendo la revoca del D.I. opposto.
La vicenda investe la questione degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato.
Eâ opportuno richiamare alcuni orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati in materia.
Lâart. 2094 c.c. stabilisce che: â è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nellâimpresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dellâimprenditoreâ. La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso âalle dipendenze e sotto la direzioneâ dellâimprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss, 2104 e 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nellâambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per lâesecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende; tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. La cassazione ha avuto modo di rilevare che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante giacchè qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma e che non hanno un valore decisivo, ma solo sussidiario, elementi quali la collaborazione, lâassenza di rischio economico,la continuità della prestazione, la forma della retribuzione e lâosservanza di un orario. Determinante è lâelemneto della subordinazione, costituito da un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere direttivo del datore di lavoro con limitazione della sua libertà . Sicchè, può affermarsi che oggetto dellâindagine deve essre lâaccertamento della etero direzione delle modalità , anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di frequenza e presenza, con annessi obblighi di giustificazione di ritardi e delle assenze, della correlativa sottoposizione del prestatore ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.
Elementi sintomatici della natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico possono essere individuati nella presenza, tutti i giorni in redazione, nella partecipazione alle riunioni di redazione, nellâespletamento dei compiti assegnati dal caposervizio e nellâaffidamento di un determinato settore giornalistico.
La legge 150/2000 nellâistituire gli uffici stampa ha espressamente previsto che possono svolgere mansioni di addetto stampa solo giornalisti iscritti allâalbo, dipendenti dellâamministrazione ovvero collaboratori esterni ex art. 7, comma 6, D.Lgs 29/93 ora trasfuso nellâart. 7, comma 6 D.Lgs 165/01. Prevede questâultima norma che, per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio, le amministrazioni conferiscono incarichi individuali ad esperti le cui natura non subordinata è indiscussa. In sostanza è la stessa legge a prevedere che gli addetti agli uffici stampa siano professionisti iscritti allâalbo dei giornalisti esterni allâamministrazione e soggetti al coordinamento e al controllo del coordinatore dâufficio.
Dalla istruttoria, nella fattispecie specifica, è emerso che oggetto dellâincarico era proprio quello di prestare collaborazione nellâavvio e nello sviluppo dellâattività di informazione e di ufficio stampa con autonomia in ordine ai tempi ed ai modi di svolgimento dellâincarico, salva la necessità di assicurare la presenza in orari compatibili con i servizi di informazione e di garantire lâassistenza agli organi di vertice dellâamministrazione. Inoltre il contratto prevedeva il coordinamento finalizzato al collegamento dellâattività e lâobbligo di coordinarsi con il responsabile degli obiettivi/risultati da raggiungere, individuato nel responsabile del Settore Affari Generali e con gli operatori da questo indicati. Sempre sulla base del contratto la prestazione doveva essere espletata presso la sede dellâUfficio Stampa ovvero in casi particolari e se necessario presso il domicilio fiscale del collaboratore. Anche lâentità fissa e predeterminata del compenso e la cadenza mensile erano previsti dal contratto.
A fronte della normativa che prevede la possibilità di assegnare gli richi di addetto stampa a giornalisti esterni ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, le risultanze istruttorie circa lo stabile inserimento nellâorganigramma dellâufficio, lâutilizzo di beni e strutture della Provincia, lo svolgimento di compiti istituzionali, la presenza quotidiana in ufficio, appaiono del tutto insufficienti a denotare il carattere subordinato del rapporto. Paraltro, lâosservanza di turnazioni concordate con gli altri addetti stampa in relazione alla necessità di copertura dellâUfficio in concomitanza di eventi particolari, lâindicazione degli argomenti da trattare e delle priorità , ecc. rappresentano elementi connaturati allâincarico di addetto stampa e comunque contrattualmente pattuiti.
In assenza di deduzioni e prove circa lâassoggettamento al potere disciplinare e di controllo del datore di lavoro, dellâobbligo di presenza e della soggezione a direttive inerenti i contenuti, i tempi e le modalità di espletamento dellâincarico, deve essere esclusa la natura subordinata del rapporto intercorso tra la Provincia ed il giornalista.
[Dott.ssa Marta Dolfi]
Data
mercoledì 29 febbraio 2012
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