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Titolo
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Argomento
Notizie in breve
Testo
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO
Riferimenti Normativi:
- Decreto- Legge 9 febbraio 2012, n. 5

…
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo, al fine di
assicurare, nell'attuale eccezionale situazione di crisi
internazionale e nel rispetto del principio di equita', una riduzione
degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la
crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e il Ministro per i beni e le attivita' culturali;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione
del procedimento e poteri sostitutivi

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9
sono sostituiti dai seguenti:
"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze
passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il
silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della performance individuale,
nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile
del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al
funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i
procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative
competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di
conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di
parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai
regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente
impiegato.".
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei
procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali
restano ferme le particolari norme che li disciplinano.


ESPROPRI: GIURISDIZIONE SULLA DOMANDA RISARCITORIA PROPOSTA DAL PRIVATO
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 28 febbraio 2012 n. 1133
La dichiarazione di pubblica utilità priva di termini iniziali e finali per l’avvio e compimento dei lavori e delle occupazioni è da ritenere radicalmente nulla, onde l’occupazione costituisce mero comportamento materiale in nessun modo ricollegabile ad un esercizio abusivo dei poteri della P.A., sicché spetta al G.O. la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato, perché in tal caso essa è da ritenere emessa in carenza ovvero in difetto assoluto di attribuzione del potere stesso, che comporta nullità del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità e degli atti conseguenti della procedura ablatoria.
Rientra nella giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (e ancor prima dell’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), la domanda di accertamento dell’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione - consistente nella perdurante occupazione "sine titulo" del suolo, connessa all’inutile scadenza, in difetto dell’avvio dei lavori e del decreto di esproprio, dei termini finali della dichiarazione di pubblica utilità - e la collegata domanda di condanna dell’amministrazione alla restituzione del suolo. In tal caso, infatti, non si è in presenza di un "mero comportamento", sebbene di una condotta dell’Amministrazione direttamente collegata all’esercizio del potere pubblico concernente l’apprensione del bene ai fini della realizzazione di un’opera pubblica.
Il confine tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa in materia di occupazioni illegittime della P.A., come si ricava dalla sentenza della Corte costituzionale n. 191 dell’11 maggio 2006, è chiaro e netto: nel caso infatti in cui il comportamento sia riconducibile, anche "mediatamente", all’esercizio del potere pubblico, compete al giudice amministrativo di conoscere le controversie relative al comportamento e ai suoi effetti, con la stessa ampiezza di poteri giurisdizionali propri della tutela risarcitoria, ossia, come chiarito ancora dalla Corte Costituzionale, "sia per equivalente sia in forma specifica", laddove la restituzione del bene immobile costituisce reintegrazione in forma specifica della sfera giuridico-patrimoniale del privato leso dal comportamento amministrativo illegittimo, ossia non assistito da un titolo giuridico valido ed efficace.

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATARIA
Riferimenti Giurisprudenziali:
- CGA, Sez. Giurisd., sent. 29 febbraio 2012 n. 242
Nel caso di istanza di rilascio di una concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della L. n. 47 del 1985, confermato con l’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, il responsabile dell’istruttoria deve accertare la sussistenza della c.d. "doppia conformità" delle opere realizzate; conformità, cioè, sia agli strumenti urbanistici vigenti alla data di esecuzione delle opere (o, nel caso di opere eseguite in difformità, al momento del rilascio della concessione edilizia originaria), sia a quelli in vigore alla data di rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
L’accertamento del rispetto delle distanze tra edifici va effettuato sulla base dell’effettivo stato dei fatti e dei luoghi, a prescindere, pertanto, dalla legittimità della costruzione, rispetto alla quale deve essere verificata la permanenza della distanza minima, proprio a tutela di quell’interesse pubblico alla salubrità degli assetti urbanistici, al quale non è possibile derogare (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto violato il requisito della prescritta distanza dei 10 metri tra un edificio e l’altro, a nulla rilevando il fatto che l’apertura del vano porta era stata eseguita abusivamente).
Non si possono rilasciare concessioni edilizie in sanatoria "con prescrizione"; opinando diversamente gli immobili abusivi verrebbero resi conformi ex post agli strumenti urbanistici, così violando l’osservanza della "doppia conformità" richiesta dalla legge, che va accertata senza concedere alcun potere discrezionale alla P.A.
Una disposizione contenuta nelle norme di attuazione di un Piano Comprensoriale che, conformemente alle disposizioni dettate in tema di distanze tra edifici di cui al D.M. n. 1444 del 1968, fissa la distanza tra pareti finestrate in ml. 10, costituisce una norma di ordine pubblico avente carattere inderogabile, posta a tutela della salubrità dell’assetto urbanistico.

Autore
Data
mercoledì 29 febbraio 2012
 
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