Indici della Rassegna
Titolo
VIDEOSORVEGLIANZA E ABBANDONO DEI RIFIUTI
Testo
Riferimenti normativi:
- Regolamento 8 aprile 2010
- Art. 256 D.lgs 152/06
Negli ultimi mesi sempre maggiori Comuni hanno attivato sistemi di videosorveglianza per reprimere lâabbandono dei rifiuti nei pressi delle ecopiazzole e fuori dai cassonetti dei RSU.
Tali sistemi, pur rappresentando dei deterrenti contro comportamenti che integrano le fattispecie di violazioni di norme del codice ambientale, devono integrarsi con le specifiche normative in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
Il garante della Privacy con provvedimento dellâ8 aprile 2010 ha definito le regole per lâutilizzo dei sistemi di videosorveglianza compatibili con la tutela della privacy.
In particolare in materia di deposito dei rifiuti lâart. 5.2 del suddetto regolamento prevede che, in applicazione dei richiamati principi di liceità , finalità e proporzionalità , l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità , tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).
Dalla lettura dellâart. 5.2 del regolamento lâutilizzo dei sistemi di videosorveglianza ha una natura di estrema ratio laddove non dovessero risultare efficaci altri strumenti di accertamento delle violazioni. Inoltre, la preventiva informativa circa lâesistenza di telecamere installate per attivare la videosorveglianza può da sola non essere sufficiente a rendere lecite tali operazioni. Il garante della Privacy ha recentemente dichiarato che âle videocamere installate nelle aree comunali sono limitate a problematiche di sicurezza urbana. Proprio per queste ragioni, se vengono applicate al fine di evitare comportamenti incivili dei cittadini su aree che si teme diventino discariche a cielo aperto o su aree che i Comuni vogliono bonificare, câè indubbiamente un problema di autorizzazione da parte del Garante. Per quanto riguarda le eco-piazzole, le telecamere sono consentite in quelle per la raccolta dei rifiuti pericolosiâ.
La posizione del Garante della Privacy pur non escludendo lâinstallazione di tali sistemi tuttavia li assoggettano ad una preventiva autorizzazione da parte del Garante finalizzata ad un contemperamento dei diritti da tutelare, vale a dire, della tutela della riservatezza e della tutela dellâambiente, entrambi di rilievo costituzionale.
[a cura della Dott. Paolo Felice]
Data
venerdì 30 marzo 2012
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