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Indici della Rassegna

Titolo
Opposizione all'ordinanza - ingiunzione anche per posta
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
(Corte Costituzionale, sent. 18 marzo 2004, n. 98)
Testo
Il procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione di pagamento, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della Legge n. 689 del 1981, è caratterizzato da forme semplificate al fine di rendere più agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia.

In particolare:
art. 22, 3° comma: il giudizio viene introdotto, mediante deposito, in cancelleria, del ricorso con l'allegata ordinanza;
art. 23, 4° comma: all'opponente è consentita la facoltà di stare in giudizio personalmente;
art. 23, 2° comma: è la cancelleria che provvede alla notificazione, alle parti, del ricorso stesso e del decreto del giudice contenete la fissazione dell'udienza di comparizione;
art. 23, 9° comma: i mezzi di prova necessari sono disposti dal giudice anche d'ufficio;
art. 23, 6° comma: la citazione dei testi, cui si provvede d'ufficio - così come ad ogni comunicazione e notificazione nel corso del processo - può essere disposta anche senza la formulazione dei capitoli;
art. 23, 10° comma: gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

E' in considerazione di tale struttura semplificata che la Corte Costituzionale si è espressa nel senso di ritenere possibile l'utilizzo del servizio postale per la proposizione del ricorso in opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione.

Il necessario accesso dell'opponente alla cancelleria, al fine di depositare il ricorso, e la conseguente esclusione della possibilità di utilizzo del servizio postale, largamente impiegato dalla parte pubblica per le proprie comunicazioni e notifiche, appare non solo lesiva del generale canone di ragionevolezza, ma altresì tale da rappresentare - in palese contrasto con la ratio legis - fattore di dissuasione, anche di natura economica, dall'utilizzo del mezzo di tutela giurisdizionale, in considerazione dei costi che l'intervento personale può comportare nei casi, certamente non infrequenti, in cui il foro dell'opposizione non coincida con il luogo di residenza.

Pertanto, "in ragione del rilevato contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, va conclusivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione".
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 26 marzo 2004
 
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