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Indici della Rassegna

Titolo
Lottizzazione abusiva
Argomento
Edilizia e urbanistica
Testo
Riferimenti giurisprudenziali:
? Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 12 marzo 2012 n. 1374
Riferimenti normativi:
? l. n. 142/1990; l. n. 191/1998; l. n. 47/1985;

Rientra nella competenza del dirigente di un Comune - e non già del Sindaco - l’adozione di provvedimenti repressivi di abusi edilizi, a nulla rilevando che le norme di cui alla l. n. 142/1990 in materia di competenze, rispettivamente, dei vertici politici e dei dirigenti non abbiano ricevuto ancora la necessaria attuazione nell’ambito del Comune, nel caso in cui risulti che lo statuto comunale preveda la competenza dei dirigenti comunali all’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, licenze, concessioni e simili e comunque di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno e risulti comunque che i provvedimenti in questione siano stati emanati dopo la entrata in vigore della l. n. 191/1998, il cui art. 2, al comma 12, ha trasferito ai dirigenti la competenza ad adottare i provvedimenti repressivi in materia di abusivismo edilizio di competenza del Sindaco.
Il bene giuridico protetto dall’art. 18 della l. n. 47/1985, descrivente le caratteristiche della lottizzazione abusiva, non è tanto o solo la tutela dell’interesse al rispetto della pianificazione urbanistica, quanto, invece, la tutela dell’interesse all’effettività del controllo del territorio da parte del soggetto pianificatore (cioè gli organi comunali) tenuto a reprimere qualsiasi intervento lottizzatorio che non sia stato previamente assentito.
In base alla sentenza in rassegna, è ravvisabile l’ipotesi di lottizzazione abusiva, ai sensi dell’art. 18 della l. n. 47/1985, solamente quando sussistono elementi precisi ed univoci da cui possa ricavarsi oggettivamente l’intento di asservire all'edificazione un’area non urbanizzata. Pertanto, ai fini dell’accertamento della sussistenza del presupposto di cui all’art. 18 della l. n. 47/1985, non è sufficiente il mero riscontro del frazionamento di un terreno collegato a plurime vendite, ma sussiste anche la necessità di acquisire un sufficiente quadro indiziario dal quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti, giustificandosi l’adozione del provvedimento repressivo anche a fronte della dimostrazione della sussistenza di almeno uno degli elementi precisi e univoci a tal fine occorrenti.
La cosiddetta lottizzazione negoziale o cartolare, ossia il tipo di lottizzazione che si realizza sulla base non tanto della realizzazione di alcune opere, quanto del frazionamento contrattuale di un vasto terreno con la creazione di lotti sufficienti per la costruzione di un singolo edificio, può concretizzare in astratto già di per sé il fenomeno della lottizzazione abusiva, purché si possa desumere in modo non equivoco dalle dimensioni e dal numero dei lotti, dalla natura del terreno, dall’eventuale revisione di opere di urbanizzazione e dalla loro destinazione a scopo edificatorio.
E’, dunque, illegittimo un provvedimento che ha ingiunto ai proprietari la sospensione di opere ritenute preordinate alla lottizzazione abusiva di terreni nel caso in cui nel relativo provvedimento non sia contenuta alcuna considerazione circa la consistenza dei lotti e lo stato dei terreni, né si faccia riferimento alla creazione di opere di urbanizzazione e ci si riferisca invece genericamente all’esistenza di strade, recinzioni dei lotti ed edificazioni, elementi questi oggettivamente del tutto insufficienti.
L’individuazione della lottizzazione abusiva presuppone, infatti, l’accertamento di una serie di elementi, accertamento che implica indagini complesse che impongono la necessaria partecipazione dei soggetti interessati al relativo procedimento, per cui deve essere consentita ad essi la proposizione delle rispettive osservazioni e deduzioni ; è pertanto illegittimo un provvedimento di sospensione dei lavori per asserita lottizzazione abusiva non preceduto da comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari interessati, ove non sussistano esigenze di indifferibilità ed urgenza che avrebbero potuto giustificare l’omissione di detta comunicazione.
[A cura del dott. Andrea Perugi]
Autore
Data
venerdì 30 marzo 2012
 
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