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Indici della Rassegna

Titolo
PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE E LA DOCUMENTAZIONE
Argomento
Appalti
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 28 marzo 2012 n. 1862.

Riferimenti Normativi:
- Art. 97 Costituzione.

Nelle gare di appalto, l'obbligo di predisporre adeguate cautele a tutela dell'integrità delle buste recanti le offerte delle imprese partecipanti a gare pubbliche discende dalla stessa ratio che sorregge e giustifica il ricorso alla gara pubblica per l'individuazione del contraente nei contratti delle Pubbliche amministrazioni, in quanto l'integrità dei plichi contenenti le offerte dei partecipanti all'incanto è uno degli elementi sintomatici della segretezza delle offerte e della par condicio di tutti i concorrenti, assicurando il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità consacrati dall'art. 97 Cost., ai quali deve uniformarsi l'azione amministrativa.
La commissione di una gara di appalto deve predisporre specifiche cautele a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte, di cui deve farsi menzione nel verbale di gara.
In caso contrario l’illegittimità che ne deriva non potrebbe essere sanata dalla dichiarazione postuma del presidente e del segretario della commissione sull’avvenuta conservazione della documentazione in cassaforte, atteso che tale dichiarazione non varrebbe a sostituire le funzioni del verbale di gara, che è sottoscritto dai componenti della commissione.
Nelle procedure indette per l'aggiudicazione di appalti con la P.A. sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inoltre, la commissione di gara è tenuta a valutare prima i profili tecnici delle offerte, e solo successivamente quelli economici. E’ irrilevante che il bando non richiami una specifica disposizione di legge per stabilire quale delle due offerte debba essere esaminata con priorità sull'altra, atteso che l'esame delle offerte economiche prima di quelle tecniche costituisce una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere alle gare pubbliche, dal momento che la conoscenza preventiva dell'offerta economica consente di modulare il giudizio sull'offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti, e tale possibilità, ancorché remota ed eventuale, per il solo fatto di esistere inficia la regolarità della procedura. Il principio appena affermato, giusta l’ampia valenza del suo fondamento giustificativo, ha una portata generale e si applica anche alla materia degli appalti pubblici di servizi.
Nelle procedure per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, l'esame delle giustificazioni sulla non anomalia dell'offerta è vicenda che rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, per cui soltanto in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni abnormi o affette da errori di fatto, il giudice della legittimità può intervenire, restando per il resto la capacità di giudizio confinata entro i limiti dell'apprezzamento tecnico proprio di tale tipo di discrezionalità.
Il giudizio di anomalia postula una motivazione rigorosa ed analitica ove si concluda in senso sfavorevole all’offerente, mentre non si richiede, di contro, una motivazione analitica nell’ipotesi di esito positivo della verifica, nel qual caso è sufficiente motivare ob relationem con riferimento alle giustificazioni presentate dal concorrente.

a cura del dott. Roberto Bongarzone
Autore
Data
venerdì 30 marzo 2012
 
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