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Indici della Rassegna

Titolo
COMUNE – ORDINANZE SINDACALI – SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL VICE SINDACO – OMESSA INDICAZIONE DELLE RAGIONI DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO – ILLEGITTIMITA’.
Argomento
Enti locali
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Piemonte, sent. 3 aprile 2012 n. 396

L’ordinanza è l’atto con il quale il Sindaco, sia nella qualità di capo dell’amministrazione che in quella di ufficiale di governo, fa sorgere, da parte di uno o più soggetti, l’obbligo di un fare o di un non fare (tenere cioè un determinato comportamento) pena, in caso di inosservanza dei precetti in essa contenuti, l’applicazione di sanzioni anche di natura penale (qualora, in tale ultimo caso, l’ordinanza sia sanzionata da una cd. norma penale in bianco – es. l’art.650 c.p.).
Le ordinanze che possono essere emesse dal Sindaco quale capo dell’amministrazione attengono al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici , alla regolamentazione della circolazione su strade comunali e vicinali , alla rimozione o demolizione dei manufatti od opere che occupino senza autorizzazione spazi ed aree pubbliche. Tali ordinanze vanno pubblicate o, comunque, rese note con apposite segnaletiche, se rivolte alla generalità dei cittadini; vanno notificate se dirette a singoli destinatari. Sono atti definitivi e, pertanto, non impugnabili in via gerarchica, ma solo con ricorso al TAR o, in via straordinaria , al Capo dello Stato.




Il capo dell'amministrazione comunale è legittimato, ad esempio, ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia d’inquinamento ambientale; pur essendovi norme specifiche in materia d’inquinamento, ha mantenuto i poteri di cui all'articolo 13, comma 2°, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (vedi anche art. 13 Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).
Quindi, nel caso di specifici pericoli per la salute pubblica che esigono l’applicazione d’interventi immediati il Sindaco può emanare provvedimenti che ordinino la cessazione d’attività lavorative nocive e dannose per la salute pubblica; tutto questo fino a quando non
siano stati adottati gli strumenti ed i meccanismi idonei ad eliminare la predetta situazione e ripristinare, così, lo status quo ante.
Un altro esempio di tale tipologia di provvedimenti sono le ordinanze emanate a seguito dell'insorgere d’epidemie o che decretano la momentanea non potabilità dell'acqua.
Il Sindaco, inoltre, può esplicare il suo potere di ordinanza in materia di inquinamento acustico, adottando i provvedimenti che ritenga più idonei ed opportuni.
Nel caso di specie, con la sentenza evidenziata in epigrafe, i Giudici Amministrativi del TAR Piemonte annullano (perché ritenuta illegittima, per difetto di legittimazione alla relativa adozione) una ordinanza comunale (con la quale, onde tutelare la quiete pubblica mediante riduzione dell’inquinamento acustico, è stata disposta l’anticipazione della chiusura di un pubblico esercizio - nella specie, alle ore 2:00 della notte, in luogo della chiusura alle ore 4:00), firmata dal Vice Sindaco, quale responsabile del servizio, perché priva sia dell’indicazione delle ragioni di effettivo impedimento del Sindaco, che dello specifico servizio di competenza dell’ente; in tal caso, infatti, per un verso, l’adozione dell’atto da parte del sostituto del Sindaco avrebbe richiesto l’indicazione del titolo legittimante la sostituzione, a norma dell’art. 53, co. 2, d.lgs. n. 267 del 2000 (avrebbe dovuto essere indicato, cioè, che il Sindaco era assente, o temporaneamente impedito, o sospeso dall’esercizio delle sue funzioni: situazioni senza le quali non può configurarsi una sostituzione secondo la legge); per altro verso, la dicitura "Responsabile del Servizio" rimane del tutto priva di contenuto, atteso che non è indicato di quale "servizio" si trattasse; con la conseguenza che la medesima ordinanza deve ritenersi priva di qualsivoglia motivazione idonea a giustificare il presunto titolo di legittimazione, né per l’una né per l’altra ipotesi


[a cura del Geom. Renzo Graziotti]

Autore
Data
venerdì 30 marzo 2012
 
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