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Indici della Rassegna

Titolo
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI
Argomento
Enti locali
Testo
Riferimenti giurisprudenziali:
? Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 21 marzo 2012 n. 1610

In via di principio i consiglieri comunali, in quanto tali, non hanno un interesse protetto e differenziato all'impugnazione delle deliberazioni dell'organismo del quale fanno parte e, dunque, non sono legittimati ad agire contro l'Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive; di conseguenza un ricorso di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere. Né ogni violazione di forma o di sostanza nell'adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduce in una automatica lesione dello ius ad officium, altrimenti si giungerebbe al paradosso che qualunque delibera consiliare dovrebbe ritenersi impugnabile dai consiglieri dissenzienti quanto meno con riferimento alla censura relativa alla pretesa conformità di essa al modello legale; in particolare, deve ritenersi che l’omissione o il ritardo nel fornire ai Consiglieri dell’ente locale gli atti presupposti ad una proposta di delibera non costituisca lesione del diritto allo "jus ad officium" e quindi non legittimi il Consigliere alla proposizione del ricorso, restando la sua tutela affidata all’espressione a verbale del proprio dissenso.
I Consiglieri possono avere interesse ad impugnare gli atti del Consiglio solo qualora venga lesa la propria sfera giuridica in conseguenza della modifica della composizione e del funzionamento dell'organo di cui fanno parte, ovvero quando gli atti del Consiglio nel quale siedono incidano sulla possibilità di esercitare adeguatamente il mandato.
Costituiscono, ad esempio, lesioni dello ius ad officium legittimanti il ricorso del singolo consigliere di minoranza le violazioni delle norme di convocazione del consiglio comunale, ovvero dell'ordine del giorno: tali violazioni, infatti, incidono direttamente sul diritto e dovere del consigliere comunale di esercitare la propria funzione tramite il proprio voto. Non così accade per l'eventuale vizio funzionale nell'esercizio del diritto di voto di altro consigliere: infatti nessuna strutturale lesione delle prerogative di un consigliere può derivare dall'uso disfunzionale delle prerogative di altro consigliere, ferma la possibile illegittimità dell'atto così adottato azionabile, in un'ottica di giurisdizione di diritto soggettivo ancorata ad una concreta ed individuale posizione giuridica soggettiva, dal soggetto direttamente leso.
[a cura del dott. Andrea Perugi]

Autore
Data
venerdì 30 marzo 2012
 
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