Indici della Rassegna
Titolo
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Latina, Sez. I, sent. 30 marzo 2012 n. 252
Il ricorso ha ad oggetto la deliberazione della Giunta Comunale di un Comune di affidamento diretto (e quindi con procedura negoziata senza bando) nei confronti di un solo operatore economico nella quale si decide di prendere atto che occorre effettuare con la massima sollecitudine ed urgenza attività di accertamento per l'annullità 2004 ICI e Tarsu. E con la stessa si è provveduto ad affidare a Equitalia Gerit le attività propedeutiche all'emissione degli avvisi di accertamento nonchè le attività di produzione degli avvisi di accertamento stessi e l'affiancamento-aggiornamento del Personale dell' Ente, per un compenso pari al 18% (diciotto per cento) I.V.A. inclusa dell'importo accertato e riscosso al lordo delle spese di notifica.
La società Equitalia Gerit ha dato la propria disponibilità alla consulenza per la riattivazione delle procedure di accertamento.
Riferisce la ricorrente di essere azienda operante nella gestione del servizio di accertamento, riscossione e liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti pubblici, in particolare degli enti locali, iscritta all'albo dei concessionari di cui allâart. 53 D.Lgs. 446/1997 e D.M. 289/2000. Con il presente ricorso impugna la deliberazione di cui sopra.
Deduce la ricorrente violazione di legge, violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento di cui allâart. 2 co. 1 D.Lgs. 163/2006 in combinato disposto con lâart. 57 D.lgs. cit. e con lâart. 31 n.1 lett. C) della direttiva 2004/18/CE; violazione del principio del buon andamento in quanto la stazione appaltante non si è messa nelle condizioni di avvalersi di alternative proposte potenzialmente più favorevoli. Deduce, inoltre, violazione di legge ed eccesso di potere, travisamento dei presupposti per incongruo richiamo a riferimenti normativi addotti a giustificazione dell'illegittimo comportamento. In particolare, nella delibera si fa riferimento allâart.1 co. 7 bis d.l. 93/2008 conv. con mod. in L. 126/2008 secondo cui "i comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dellâimposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dellâaccertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi". Sostiene la ricorrente che la norma è inapplicabile alla fattispecie in esame.
Ritiene il Collegio che le censure non siano fondate. Assume rilievo assorbente, per la definizione della controversia in esame, la disposizione derogatoria di cui allâart.1 co. 7 bis d.l. 93/2008 conv. con mod. in L. 126/2008 che trova piena applicazione alla fattispece in analisi ricorrendone tutti i presupposti per la sua applicabilità .
Infatti, lâaffidamento diretto è avvenuto a favore di Equitalia Gerit , già gestore del servizio per le annualità 2008 e 2009, prorogato sino al 31 dicembre 2010, e, quindi, titolare di un rapporto in corso di esecuzione per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali al tempo della delibera, ossia il 6 novembre 2009. Conseguentemente lâamministrazione poteva rinegoziare con Equitalia il contratto in essere ai fini dellâaccertamento e della riscossione di altre entrate, tra cui "lâaccertamento per l'annualità 2004 ICI e Tarsu e lâaffidamento delle attività propedeutiche all'emissione degli avvisi di accertamento nonchè le attività di produzione degli avvisi di accertamento stessi". Deve infatti ritenersi che la norma in esame, autorizzando la rinegoziazione di rapporti in corso di esecuzione ai fini dellâaccertamento e della riscossione di altre entrate, non possa che essere interpretata nel senso della possibilità di attribuzione, oltre che, di entrate diverse da quelle gestite, anche di annualità ulteriori degli stessi tributi già affidati in concessione. Infatti, la disposizione avendo carattere derogatorio rispetto alla regola generale della necessità di una pubblica gara e consentendo lâassegnazione diretta "di altre entrate" rispetto a quelle affidate al concessionario il cui rapporto sia in corso di esecuzione, attribuisce senzâaltro la facoltà allâamministrazione di assegnare al medesimo gestore anche le medesime entrate oggetto del rapporto in essere, ma con riferimento ad altre annualità . Eâ del resto irrilevante, nellâeconomia della stessa disposizione, che vi fossero o meno ragioni di urgenza, posto che non si tratta di un requisito che viene in rilievo, nè in termini positivi nè negativi, nella disposizione citata.
[Dott.ssa Marta Dolfi]
Data
venerdì 30 marzo 2012
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