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Indici della Rassegna

Titolo
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Argomento
Enti locali
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Latina, Sez. I, sent. 30 marzo 2012 n. 252
Il ricorso ha ad oggetto la deliberazione della Giunta Comunale di un Comune di affidamento diretto (e quindi con procedura negoziata senza bando) nei confronti di un solo operatore economico nella quale si decide di prendere atto che occorre effettuare con la massima sollecitudine ed urgenza attività di accertamento per l'annullità 2004 ICI e Tarsu. E con la stessa si è provveduto ad affidare a Equitalia Gerit le attività propedeutiche all'emissione degli avvisi di accertamento nonchè le attività di produzione degli avvisi di accertamento stessi e l'affiancamento-aggiornamento del Personale dell' Ente, per un compenso pari al 18% (diciotto per cento) I.V.A. inclusa dell'importo accertato e riscosso al lordo delle spese di notifica.
La società Equitalia Gerit ha dato la propria disponibilità alla consulenza per la riattivazione delle procedure di accertamento.

Riferisce la ricorrente di essere azienda operante nella gestione del servizio di accertamento, riscossione e liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti pubblici, in particolare degli enti locali, iscritta all'albo dei concessionari di cui all’art. 53 D.Lgs. 446/1997 e D.M. 289/2000. Con il presente ricorso impugna la deliberazione di cui sopra.
Deduce la ricorrente violazione di legge, violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento di cui all’art. 2 co. 1 D.Lgs. 163/2006 in combinato disposto con l’art. 57 D.lgs. cit. e con l’art. 31 n.1 lett. C) della direttiva 2004/18/CE; violazione del principio del buon andamento in quanto la stazione appaltante non si è messa nelle condizioni di avvalersi di alternative proposte potenzialmente più favorevoli. Deduce, inoltre, violazione di legge ed eccesso di potere, travisamento dei presupposti per incongruo richiamo a riferimenti normativi addotti a giustificazione dell'illegittimo comportamento. In particolare, nella delibera si fa riferimento all’art.1 co. 7 bis d.l. 93/2008 conv. con mod. in L. 126/2008 secondo cui "i comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell’accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi". Sostiene la ricorrente che la norma è inapplicabile alla fattispecie in esame.
Ritiene il Collegio che le censure non siano fondate. Assume rilievo assorbente, per la definizione della controversia in esame, la disposizione derogatoria di cui all’art.1 co. 7 bis d.l. 93/2008 conv. con mod. in L. 126/2008 che trova piena applicazione alla fattispece in analisi ricorrendone tutti i presupposti per la sua applicabilità.
Infatti, l’affidamento diretto è avvenuto a favore di Equitalia Gerit , già gestore del servizio per le annualità 2008 e 2009, prorogato sino al 31 dicembre 2010, e, quindi, titolare di un rapporto in corso di esecuzione per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali al tempo della delibera, ossia il 6 novembre 2009. Conseguentemente l’amministrazione poteva rinegoziare con Equitalia il contratto in essere ai fini dell’accertamento e della riscossione di altre entrate, tra cui "l’accertamento per l'annualità 2004 ICI e Tarsu e l’affidamento delle attività propedeutiche all'emissione degli avvisi di accertamento nonchè le attività di produzione degli avvisi di accertamento stessi". Deve infatti ritenersi che la norma in esame, autorizzando la rinegoziazione di rapporti in corso di esecuzione ai fini dell’accertamento e della riscossione di altre entrate, non possa che essere interpretata nel senso della possibilità di attribuzione, oltre che, di entrate diverse da quelle gestite, anche di annualità ulteriori degli stessi tributi già affidati in concessione. Infatti, la disposizione avendo carattere derogatorio rispetto alla regola generale della necessità di una pubblica gara e consentendo l’assegnazione diretta "di altre entrate" rispetto a quelle affidate al concessionario il cui rapporto sia in corso di esecuzione, attribuisce senz’altro la facoltà all’amministrazione di assegnare al medesimo gestore anche le medesime entrate oggetto del rapporto in essere, ma con riferimento ad altre annualità. E’ del resto irrilevante, nell’economia della stessa disposizione, che vi fossero o meno ragioni di urgenza, posto che non si tratta di un requisito che viene in rilievo, nè in termini positivi nè negativi, nella disposizione citata.
[Dott.ssa Marta Dolfi]

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Data
venerdì 30 marzo 2012
 
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