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Indici della Rassegna

Titolo
CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA
Argomento
Codice della Strada
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato – sez. V Sent 22Marzo 2012 n. 1634 -
Riferimenti normativi:
- Art. 12 D. L. vo 285/1992–

La disposizione di cui all’ art. 12 comma 3 del D. Lgs. 285/1992 riconosce come “la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione” tra gli altri “dai dipendenti dello Stato, province e comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza”.
La normativa in esame, quindi, limita la possibilità di conferimento di incarichi ai dipendenti degli enti locali solo ad alcuni compiti di polizia stradale ed in particolare a quelli preventivi ed accertamento delle violazioni in ambito di circolazione stradale ed alla tutela e controllo sull’uso delle strade.
Questa limitazione nelle materie di intervento trova un’ ulteriore e più incisiva restrizione nella necessità di un ulteriore presupposto ovvero un provvedimento dell’amministrazione che necessariamente istituisca il servizio ed individui i soggetti ai quali conferire il relativo incarico.
Solo la presenza di un provvedimento con cui l’Ente attribuisca le relative funzioni legittima i dipendenti alla stesura dei verbali per violazioni al codice della strada.
La chiara indicazione letterale della norma fa comprendere infatti come l’espletamento del servizio di polizia stradale non spetti automaticamente a coloro che ricoprono la carica di cantoniere o capo cantoniere, ma consegue esclusivamente ad una specifica scelta dell’amministrazione provinciale.
Ne consegue che la qualifica ricoperta dal dipendente è solo uno dei presupposti per poter svolgere la funzione, ma essa non attribuisce alcun diritto allo svolgimento del compito che può essere esercitato solo a seguito del relativo provvedimento amministrativo.
E’ in capo all’ente locale la facoltà di istituire il servizio e conferire l’incarico non essendoci alcuna disposizione che obblighi l’Ente ad attribuire i compiti previsti a tutti coloro che hanno superato il corso essendo nella libertà discrezionale dell’amministrazione scegliere se esercitare i compiti cui all’art. 12 c. d. s. ed individuare tra coloro che ne hanno la titolarità i relativi soggetti a ciò preposti.
Sulla scorta di quanto sopra è perfettamente legittimo il comportamento dell’ Ente Provinciale che si rifiuti di consegnare i libretti per l’elevazione delle contravvenzioni ai cantonieri o capo cantonieri pur titolari dell’apposita qualificazione, qualora non risulti alcun provvedimento che conferisca ai potenziali titolari i relativi poteri.
[ Dott. Grasselli Stefano
Autore
Data
venerdì 30 marzo 2012
 
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