Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
.
Argomento
Notizie in breve
Testo
La comunicazione di avvio della conferenza di servizi che non contiene alcun riferimento alle particelle catastali interessate dal vincolo né ai legittimi proprietari è inidonea a raggiungere lo scopo della effettiva conoscenza.

Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 407 del 27 gennaio 2012

Il nucleo contenzioso della vicenda si concentra nella sufficienza e idoneità delle modalità con le quali è avvenuta la comunicazione di avvio della conferenza di servizi che ha poi dato luogo all’accordo di programma, e con esso, all’approvazione del progetto definitivo dei lavori, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. E’ pacifico che la procedura espropriativa riguardasse più di cinquanta proprietari e che l’avviso fosse stato pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale oltre che trasmesso per l’affissione all’ albo pretorio dei comuni interessati, giusto quanto disposto dall’articolo 11, comma 2, del T.U. Espropriazioni. E’ del pari incontestato che lo stesso non contenesse alcun riferimento alle particelle catastali interessate dal vincolo, né ai proprietari incisi. Siffatta circostanza rende l’avviso inidoneo al raggiungimento dello scopo. Sul punto non può che farsi rinvio a recente precedente della Sezione ove è chiarito che l’avviso di cui all’articolo 11 DPR 327/2001 deve contenere, per essere legittimo e coerente con il citato articolo normativo oltre che con gli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l’indicazione delle particelle e dei nominativi, quali indefettibili elementi diretti ad individuare i soggetti espropriandi ed i beni oggetto del procedimento amministrativo, e ciò sia che la comuni-cazione avvenga personalmente, sia che essa avvenga in forma collettiva mediante avviso pubblico (Consiglio di Stato, IV, 8/6/2022 n. 3500). E’ evidente infatti che le modalità di comunicazione, seppur semplificate nella forma e nel numero, devono in ogni caso essere idonee a raggiungere lo scopo della effettiva conoscenza, di guisa che il proprietario inciso sia posto in grado di optare o meno per la partecipazione procedimentale in chiave difensiva..

___________________________________________________________________________


La notifica del decreto di esproprio mediante messo comunale è valida

Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 351 del 26 gennaio 2012

In linea di principio, l’amministrazione può avvalersi, per la notificazione dei propri atti dei messi comunali ai sensi della disposizione generale di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 3 agosto 1999 n. 265 (Notificazione degli atti della p.a.). Comunque l’articolo 23, lettera g) del DPR 327/2001, secondo cui il decreto di esproprio è notificato nelle forme degli atti processuali civili significa solo che la notifica debba assicurare le medesime formalità, vale a dire le stesse garanzie, utilizzate nel processo civile. Sarebbe infatti contrario alla lettera della legge ed ai principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa desumere che il soggetto notificatore debba essere necessariamente un ufficiale giudiziario. In tale prospettiva, la notifica – che è caso certamente efficace sul piano procedimentale – è comunque in ogni caso valida anche sul piano processuale: la tempestività dell’impugnazione [….] dimostra infatti l’oggettiva idoneità della stessa a raggiungere lo scopo. Nel caso deve escludersi dunque che la notifica sia stata nulla in quanto “la relata di notifica” attesta che il messo comunale ha ritualmente notificato l’avviso di immissione in possesso (con in allegato una copia conforme del decreto di espropriazione) secondo le modalità dell’articolo 140 del cpc.
___________________________________________________________________________

Autore
Data
venerdì 30 marzo 2012
 
Valuta questa Pagina
stampa