Indici della Rassegna
Titolo
GESTIONE DEI RIFIUTI E COMPETENZE
Testo
Riferimenti giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sent. 12 aprile 2012 n. 13927
Riferimenti normativi:
- Art. 256 D.lgs 152/06
La sentenza in esame n. 13927/2012 affronta questioni relative alla competenza in materia di gestione dei rifiuti, in particolare, in relazione al deposito di masse di alghe marine su terreno di proprietà del Comune senza la prescritta autorizzazione.
I Giudici della Suprema Corte hanno deciso la causa in esame affermando il principio secondo cui â lâamministratore o il legale rappresentante di un ente non può essere automaticamente ritenuto responsabile a causa della carica ricoperta di tutte le infrazioni penali verificatesi nella gestione dellâente laddove tale funzione sia stata preventivamente suddivisa in settori rami o servizi e che a ciascuno di essi siano in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione completa degli affari di quel servizio. â La Corte, nel richiamare la sua cospicua giurisprudenza più recente applica lâistituto della delega di funzione in ambito pubblicistico individuando i presupposti necessari di carattere organizzativo ed economico quali condizioni per lâassunzione di responsabilità in capo ai soggetti individuati. I Giudici hanno altresì precisato che in materia di gestione dei rifiuti, anche a seguito dellâentrata in vigore dellâordinamento degli enti locali (D.lgs 267/00) che ha attribuito ai dirigenti amministrativi autonomi poteri di organizzazione delle risorse, permane in capo al sindaco sia il compito di programmazione dellâattività di smaltimento dei RSU sia il potere di interevento nelle situazioni contingibili ed urgenti, sia il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate. Sta di fatto che i dirigenti comunali sono titolari di posizioni di garanzia nello svolgimento dei compiti di gestione amministrativa loro attribuiti mentre residuano in capo al Sindaco unicamente poteri di sorveglianza e di controllo. La Corte nellâaccertare lâassenza in capo al Dirigente al patrimonio delle specifiche competenze in materia di gestione dei rifiuti ha rinviato la causa al Tribunale per un ulteriore esame. Limitatamente alla tipologia dei rifiuti gestiti nel caso di specie (alghe marine) si ricorda che il Legislatore recentemente con il DL 2 del 25 gennaio 2012 aveva previsto al comma 4 dellâart. 1bis che le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, potessero essere rimosse e utilizzate, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di sottoprodotti, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Tale previsione emersa nel corso dellâattività parlamentare per la conversione in legge non è più presente nel testo definitivo licenziato il 23 marzo 2012.
[a cura della Dott. Paolo Felice]
Data
domenica 15 aprile 2012
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