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Indici della Rassegna

Titolo
PERMESSO DI COSTRUIRE NEL CASO DI TETTOIA DI RILEVANTI DIMENSIONI
Argomento
Edilizia e urbanistica
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Roma, Sez. I quater, sent. 11 aprile 2012 n. 3258
Le tettoie di un edificio non hanno carattere pertinenziale nel caso in cui, pur accedendo ad un edificio principale, abbiano un ingombro non indifferente (alla stregua del principio nella specie, anche alla stregua delle documentazione fotografica depositata in giudizio nonché della descrizione delle opere recata nel provvedimento impugnato con l’indicazione delle dimensioni, è stato escluso che le tettoie avessero una funzione di mera protezione dell’immobile dalle intemperie: esse realizzavano infatti una modifica non indifferente al prospetto dell’edificio, che avrebbe richiesto di essere preceduta da un permesso di costruire).
I ricorrenti, proprietari di un immobile, impugnano l’ordine di demolizione di tre tettoie realizzate in assenza di titolo abilitativo.
Con esclusivo riferimento alla tettoria posta sul fronte di ingresso è stato dedotto che pendeva su di essa domanda di condono edilizio anteriore all’atto impugnato.
Il Comune ha depositato una relazione allo scopo di chiarire questo punto dando atto della presentazione della domanda di condono avente ad oggetto una tettoia in loco, sicchè, in assenza di deduzioni contrarie da parte dell’amministrazione, che ne era onerata dall’ordinanza istruttoria, la censura merita accoglimento. E’ stato ritenuto illegittimo, infatti, l’ordine di demolizione avente ad oggetto un manufatto già destinatario di domanda di condono.
Con riferimento alle altre due tettoie, il ricorso è stato ritenuto infondato.
E’ stata, in particolare, ritenuta infondata la censura di violazione della legge sul procedimento amministrativo e quella di difetto di motivazione, poiché l’ordine di demolizione è atto dal contenuto vincolato, che non richiede di essere preceduto da avviso di inizio del procedimento, né motivato, se non con la descrizione dell’abuso. La mancata indicazione del nominativo del funzionario che ha adottato l’atto, di cui non è contestata la qualità, non incide sulla legittimità dell’atto. E’ stato considerato, altresì, infondato il rilievo secondo cui le tettoie avrebbero carattere pertinenziale.
Tale natura va infatti negata alle opere che, pur accedendo ad un edificio principale, abbiano un ingombro non indifferente. Le fotografie in atti, unitamente alla descrizione delle opere recata nell’atto impugnato con l’indicazione delle dimensioni delle stesse, consentono di escludere che le tettoie abbiano una funzione di mera protezione dell’immobile dalle intemperie: esse realizzano infatti una modifica non indifferente al prospetto dell’edificio, che avrebbe richiesto di essere preceduto da permesso di costruire.
[Dott.ssa Marta Dolfi]


Autore
Data
domenica 15 aprile 2012
 
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