Indici della Rassegna
Titolo
Rapporto di lavoro subordinato: presupposti e caratteri
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Tar Lazio, sez. II, sent. 17 marzo 2004 n. 2548)
Testo
? Il fatto
L'istante, insegnante teorico - pratico di cucina presso la Scuola Alberghiera istituita dalla Provincia di Viterbo, proponeva ricorso al fine di veder riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato con l'Amm.ne Prov.le tramite sottoscrizione annuale di apposita convenzione.
Le motivazioni poste a fondamento della richiesta sarebbero la totale assenza di discrezionalità in merito all'organizzazione del lavoro, in particolare per quanto attiene agli orari di lavoro, allo svolgimento delle giornate lavorative, alla scelta dei programmi e all'individuazione del periodo di riposo.
La Provincia di Viterbo, costituitasi in giudizio, eccepiva l'assenza dei presupposti per la configurazione di un rapporto di pubblico impiego di natura subordinate stante l'esistenza di un rapporto di natura libero - professionale.
? I principi
A) PREGIUDIZIALITA' NECESSARIA
I Giudici Amministrativi, in primo luogo, hanno dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse.
Lo stesso ricorrente precisa che i termini, gli elementi e le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro intercorso con l'Amm.ne Prov.le. presso la Scuola Alberghiera dalla stessa istituita, erano consacrati in un'apposita convenzione che definiva lo status del lavoratore ed il contenuto della sua prestazione a svolgimento dell'incarico, conferito annualmente.
Sostiene la giurisprudenza amministrativa che l'interessato ha l'onere di sottoporre ad impugnazione, nel prescritto termine di decadenza, l'atto, se ritenuto lesivo, con cui l'amministrazione determina lo status giuridico ed economico e regola la posizione di lavoro del privato. L'omessa impugnazione delle convenzioni, stipulate anno per anno, rende inammissibile qualsiasi richiesta di accertamento di un rapporto di pubblico impiego e di conseguenti emolumenti in contrasto con l'adottata determinazione.
B) RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il ricorrente con la sottoscrizione della convenzione si dichiarava disposto a fornire la propria collaborazione professionale, nello svolgimento di un incarico annuale dal quale era esclusa ogni ipotesi di lavoro subordinato. In particolare:
⢠l'attività non era predeterminata né nel tempo, né nella materia, se non nelle sue linee generali;
⢠l'interessato non riceveva alcuna direttiva dall'amm.ne prov.le, con piena libertà nella scelta dei programmi, fermo restando il rispetto degli obiettivi formativi delle scuole professionali regionali;
⢠l'incaricato avrebbe dovuto assicurare la sua presenza ai corsi per un numero presuntivo di 130 prestazioni, dallo stesso individuate in via autonoma, seppure compatibilmente con l'orario di lavoro dell'attività prevalente e previi accordi con gli altri professionisti, garantendo in tal modo esclusivamente il risultato;
⢠il compenso era commisurato ad una prestazione di n. 7 ore e sarebbe stato corrisposto in più soluzioni non predeterminate, in relazione allo stato di avanzamento dei programmi;
⢠l'incarico professionale, oggetto della convenzione, escludeva ogni rapporto di impiego subordinato in quanto la prestazione veniva resa senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo e senza una retribuzione periodica prestabilita.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 26 marzo 2004
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