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Indici della Rassegna

Titolo
ANOMALIA DELL’OFFERTA: GIUSTIFICATIVI E COMMISSIONE GIUDICATRICE
Argomento
Appalti
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Veneto, Sez. I, sent. 18 aprile 2012 n. 556

Con procedura aperta un Comune indiceva un bando per l’affidamento dell’appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza cittadina , da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La Commissione giudicatrice, all’esito della procedura di valutazione delle offerte in gara, disponeva, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, la verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria.
Ad avviso della Commissione, "sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi degli altri elementi di valutazione, risultavano superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando e dal disciplinare di gara". Inoltre la Commissione, riunitasi per l’esame dei documenti trasmessi a giustificazione dalla suddetta ditta, ne rilevava l’insufficienza ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiedendo ulteriori precisazioni e approfondimenti.
Nonostante le successive integrazioni fornite dalla ricorrente la Commissione giudicatrice confermava il giudizio di anomalia dell’offerta, ritenendo di dover escludere l’offerta giudicata eccessivamente bassa fatta salva la necessità, per cui, ai sensi del comma 4, dell’art. 88 del Codice dei contratti, il Presidente, in presenza del segretario, procedano alla audizione dell’offerente per recepire eventuali altri elementi da esso ritenuti utili.
La medesima Commissione disponeva che nel caso in cui l’aggiudicataria provvisoria non avesse fornito, nel corso dell’audizione, ulteriori elementi utili, si sarebbe dovuto procedere all’aggiudicazione provvisoria della ditta seconda classificata. L’audizione si concludeva con la conferma dell’anomalia dell’offerta e con l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla seconda classificata.
La ditta esclusa, a fronte di tale modus operandi, ha lamentato, in primo luogo, la violazione dell’art. 88, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto la "fase finale della presunta anomalia" della propria offerta sarebbe stata illegittimamente effettuata dall’Amministrazione, anziché dalla Commissione giudicatrice.
La ricorrente, si duole, altresì, della violazione dell’art. 87, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, dal momento che la formulazione della valutazione di anomalia riguardante la propria offerta risulterebbe sostanzialmente illegittima, in quanto adeguatamente dimostrata attraverso la elencazione puntuale di "tutti i componenti che sarebbero stati utilizzati per la realizzazione dell’intero sistema, postazione per postazione";
Con la sentenza in esame i giudici amministrativi hanno ritenuto di dover accogliere il primo profilo di censura posto che, la fase finale del sub-procedimento della valutazione dell’anomalia dell’offerta risulta esser stata illegittimamente delegata a soggetti (il Presidente della Commissione e il Responsabile del procedimento) diversi dall’organo collegiale al quale è rimesso il giudizio sull’eventuale anomalia.
Come ripetutamente affermato dal Consiglio di Stato, la «verifica delle offerte anormalmente basse, sulla base delle giustificazioni presentate dai concorrenti, è compito che spetta alla Commissione giudicatrice, chiamata dall’amministrazione a valutare le varie offerte e ad aggiudicare la gara, e non ad un ufficio dell'Amministrazione, anche se tale ufficio risulta competente nel settore al quale attiene l’oggetto della gara; l’ufficio può, infatti, dare pareri di ordine tecnico, ragguagli ed altri elementi utili alla delle offerte, ma non può essere ad esso rimesso il giudizio definitivo sulla congruità delle offerte, allorché sia costituita una apposita Commissione».
Inoltre, la regola secondo la quale la commissione giudicatrice di procedure d’appalto pubblico, essendo collegio perfetto, deve operare con il plenum dei suoi componenti «trova deroga solo nei limitati casi in cui essa svolge un’attività meramente preparatoria e istruttoria e, comunque, sempre nel rispetto della collegialità quando è invece chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali v’è l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà dell'organo collegiale espressa da tutti i suoi componenti».
Per quanto concerne gli altri motivi di impugnazione, deve rilevarsi l’infondatezza di entrambe le censure, posto che il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta costituisce prevalentemente esplicazione di discrezionalità-tecnica, rispetto al quale non si riscontrano, in concreto, né vizi di illogicità manifesta né di erroneità di fatto che, soli, potrebbero determinarne l’annullamento.
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Autore
Data
venerdì 30 marzo 2012
 
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