Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Veneto, Sez. I, sent. 18 aprile 2012 n. 556
Con procedura aperta un Comune indiceva un bando per lâaffidamento dellâappalto integrato concernente la progettazione esecutiva e lâesecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza cittadina , da aggiudicarsi con il criterio dellâofferta economicamente più vantaggiosa.
La Commissione giudicatrice, allâesito della procedura di valutazione delle offerte in gara, disponeva, ai sensi dellâart. 86, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, la verifica dellâanomalia dellâofferta presentata dalla ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria.
Ad avviso della Commissione, "sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi degli altri elementi di valutazione, risultavano superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando e dal disciplinare di gara". Inoltre la Commissione, riunitasi per lâesame dei documenti trasmessi a giustificazione dalla suddetta ditta, ne rilevava lâinsufficienza ad escludere lâincongruità dellâofferta, chiedendo ulteriori precisazioni e approfondimenti.
Nonostante le successive integrazioni fornite dalla ricorrente la Commissione giudicatrice confermava il giudizio di anomalia dellâofferta, ritenendo di dover escludere lâofferta giudicata eccessivamente bassa fatta salva la necessità , per cui, ai sensi del comma 4, dellâart. 88 del Codice dei contratti, il Presidente, in presenza del segretario, procedano alla audizione dellâofferente per recepire eventuali altri elementi da esso ritenuti utili.
La medesima Commissione disponeva che nel caso in cui lâaggiudicataria provvisoria non avesse fornito, nel corso dellâaudizione, ulteriori elementi utili, si sarebbe dovuto procedere allâaggiudicazione provvisoria della ditta seconda classificata. Lâaudizione si concludeva con la conferma dellâanomalia dellâofferta e con lâaggiudicazione provvisoria dellâappalto alla seconda classificata.
La ditta esclusa, a fronte di tale modus operandi, ha lamentato, in primo luogo, la violazione dellâart. 88, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto la "fase finale della presunta anomalia" della propria offerta sarebbe stata illegittimamente effettuata dallâAmministrazione, anziché dalla Commissione giudicatrice.
La ricorrente, si duole, altresì, della violazione dellâart. 87, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, dal momento che la formulazione della valutazione di anomalia riguardante la propria offerta risulterebbe sostanzialmente illegittima, in quanto adeguatamente dimostrata attraverso la elencazione puntuale di "tutti i componenti che sarebbero stati utilizzati per la realizzazione dellâintero sistema, postazione per postazione";
Con la sentenza in esame i giudici amministrativi hanno ritenuto di dover accogliere il primo profilo di censura posto che, la fase finale del sub-procedimento della valutazione dellâanomalia dellâofferta risulta esser stata illegittimamente delegata a soggetti (il Presidente della Commissione e il Responsabile del procedimento) diversi dallâorgano collegiale al quale è rimesso il giudizio sullâeventuale anomalia.
Come ripetutamente affermato dal Consiglio di Stato, la «verifica delle offerte anormalmente basse, sulla base delle giustificazioni presentate dai concorrenti, è compito che spetta alla Commissione giudicatrice, chiamata dallâamministrazione a valutare le varie offerte e ad aggiudicare la gara, e non ad un ufficio dell'Amministrazione, anche se tale ufficio risulta competente nel settore al quale attiene lâoggetto della gara; lâufficio può, infatti, dare pareri di ordine tecnico, ragguagli ed altri elementi utili alla delle offerte, ma non può essere ad esso rimesso il giudizio definitivo sulla congruità delle offerte, allorché sia costituita una apposita Commissione».
Inoltre, la regola secondo la quale la commissione giudicatrice di procedure dâappalto pubblico, essendo collegio perfetto, deve operare con il plenum dei suoi componenti «trova deroga solo nei limitati casi in cui essa svolge unâattività meramente preparatoria e istruttoria e, comunque, sempre nel rispetto della collegialità quando è invece chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali vâè lâesigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà dell'organo collegiale espressa da tutti i suoi componenti».
Per quanto concerne gli altri motivi di impugnazione, deve rilevarsi lâinfondatezza di entrambe le censure, posto che il giudizio di verifica dellâanomalia dellâofferta costituisce prevalentemente esplicazione di discrezionalità -tecnica, rispetto al quale non si riscontrano, in concreto, né vizi di illogicità manifesta né di erroneità di fatto che, soli, potrebbero determinarne lâannullamento.
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