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Indici della Rassegna

Titolo
ATTI AMMINISTRATIVI PREAVVISO DI RIGETTO NULLA OSTA
Argomento
Enti locali
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI sent. 27 marzo 2012, n. 1803
Riferimenti normativi:
- L. 241/1990

L’art. 10 bis della L. 241/1990 stabilisce che nei procedimenti ad istanza di parte l’amministrazione, prima di adottare il provvedimento negativo, comunica al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento garantendo al proponente la possibilità di presentare osservazioni.
Dell’eventuale mancato accoglimento delle medesime si è obbligati a fare riferimento nel provvedimento finale.
Il preavviso si esprime in un mezzo partecipativo previsto esclusivamente, come recita la detta disposizione, nei procedimenti ad istanza di parte assumendo quale obiettivo quello di introdurre già nel procedimento amministrativo un contraddittorio per prevenire il successivo eventuale contenzioso e valorizzare il dialogo tra cittadini ed istituzioni.
L’articolo in esame parla di istanza ossia pretesa ad un bene della vita ottenibile mediante un provvedimento amministrativo; pertanto con il preavviso di rigetto si vuole garantire una partecipazione attiva del destinatario del successivo provvedimento alla formazione dell’atto.

Ne consegue che la norma trova applicazione nei casi previsti e, pertanto, il procedimento di controllo in sede statale del nulla osta paesaggistico sfugge alla predetta regolamentazione.
Si tratta, infatti, nel caso di specie, di una sequenza di secondo grado avviata d’ufficio la quale si inserisce all’interno di un’unica vicenda amministrativa seguendo la cesura procedimentale per il rilascio del provvedimento richiesto ad istanza.
Il preavviso di provvedimento negativo non si applica altresì nel procedimento in questione poiché l’iter ha l’obiettivo di ottenere in tempi molto ristretti l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica ovvero una valutazione di quei valori di cui il ministero attivato è titolare.
La necessità quasi immediata di un atto non è coerente con un preavviso di diniego il quale introdurrebbe un’ulteriore fase con l’unico risultato di dilazionare la tempistica per l’emissione del provvedimento.
L’esclusione del preavviso cui all’art. 10 – bis L. 241/1990, trova la sua giustificazione altresì sotto l’aspetto contenutistico poiché esso lungi dall’ essere un’ autonoma comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento della richiesta, ha un contenuto esattamente coincidente con quello dell’annullamento, determinando quindi una duplicazione di atti non utile.
L’atto statale è rivolto alla tutela del vincolo paesaggistico ed ha come obiettivo la verifica della legittimità del provvedimento con i valori paesaggistici del luogo e più precisamente con la compatibilità dell’opera con gli aspetti caratterizzanti la zona in cui si colloca il manufatto da costruire.
L’attività del Ministero è quindi intesa a verificare la corrispondenza tra i beni giuridici da tutelare e dei quali il ministero è espressione ed il mutamento dello stato dei luoghi.
Si tratta di una valutazione nella quale non può entrare il privato richiedente la sanatoria di un manufatto costruito in una zona vincolata.
Tutto ciò giustifica l’esonero al preavviso di provvedimento negativo in capo al ministero esercitante il controllo per il rilascio del necessitato nulla osta.
[ Dott. Grasselli Stefano]



Autore
Data
domenica 15 aprile 2012
 
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