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Indici della Rassegna

Titolo
DIVIETO DI VOLANTINAGGIO
Argomento
Enti locali
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR LOMBARDIA, BRESCIA, SEZ. II, sent. 17 aprile 2012 n. 641
Un Comune provvede alla modifica del regolamento di polizia urbana nel senso di vietare nelle strade, piazze e spazi pubblici o aperti al pubblico la distribuzione di manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti "che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini".
Viene sottoposta, inoltre, la diffusione del materiale pubblicitario tramite collocazione nelle cassette postali, a precise condizioni, ossia: a) non deve essere di intralcio o pregiudizio alla normale distribuzione postale;b) la cassetta che accoglie il materiale deve essere sufficientemente capiente tale da non provocarne dispersione del contenuto sul suolo; c) non deve essere massiva o invasiva.
Viene espressamente previsto che "eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dai competenti uffici comunali, dietro pagamento del relativo tributo partecipativo alla pulizia del suolo pubblico" con previsione di sanzioni pecuniarie per il caso di inosservanza.
Una società attiva nel settore della distribuzione di volantini, affissioni pubblicità, pubblicità radiofonica, utilizzatrice del recapito porta-a-porta come sistema efficace di comunicazione e promozione pubblicitaria, ha impugnato il detto regolamento comunale, eccependo:
a) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, dato che le limitazioni introdotte all’attività di distribuzione "porta a porta" sono assolutamente discrezionali e non valutabili oggettivamente;
b) Violazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, in quanto i vincoli all’attività di distribuzione sono circoscritti al sistema "porta a porta" e non valgono per gli operatori che utilizzano il servizio postale, con conseguente lesione della libertà di concorrenza.
I giudici amministrativi hanno ritenuto di dover accogliere il gravame ritenendolo fondato.
La diffusione pubblicitaria mediante collocazione nella cassetta della posta si differenzia dal volantinaggio ed è inidonea a provocare le conseguenze negative lamentate nel provvedimento impugnato, dato che si svolge su aree private e non può essere causa di spargimento di rifiuti cartacei sul suolo pubblico, salvo il comportamento negligente di taluni cittadini del quale l’Azienda non può essere chiamata a rispondere. Non sono stati ravvisati interessi pubblici prevalenti né si sono rinvenute norme di legge o di regolamento che attribuiscano un potere regolamentare al Comune nella materia. Non sussistevano nella fattispecie elementi concreti che collegassero la sporcizia all’attività di volantinaggio.
L’amministrazione obietta che il primo divieto riguarda unicamente la distribuzione di pubblicità negli spazi pubblici e si fonda su profili di interesse pubblico (nettezza pubblica, disturbo alla circolazione, molestia ai cittadini); aggiunge che il regolamento non introduce un divieto di inserimento di materiale pubblicitario nelle caselle postali ma regola semplicemente le attività che si svolgono a diretto contatto con la pubblica via (ed elimina in buona sostanza gli eccessi che compromettono lo svolgimento del servizio di distribuzione postale).
I giudici amministrativi, con la sentenza in epigrafe, non hanno condiviso detto orientamento.
La distribuzione di volantini a mano lungo le strade e in generale nei luoghi pubblici, anche in prossimità degli edifici (ove sono collocate le bussole che ospitano la posta ed il materiale pubblicitario) è un’attività essenzialmente libera, e l’amministrazione non vanta poteri regolatori suscettibili di incidere direttamente nel rapporto tra gli operatori commerciali e i potenziali clienti. Seppur circoscritte alle aree pubbliche, le ipotesi contemplate nel regolamento appaiono generiche nella definizione delle fattispecie vietate. I contorni delle condotte pregiudievoli alla "nettezza urbana", del "disturbo alla circolazione" e delle "molestie ai cittadini" non sono infatti in alcun modo puntualizzati quanto alle possibili modalità di estrinsecazione, quando peraltro contro taluni comportamenti gravi e deprecabili già esiste il presidio di specifiche norme incriminatrici (le quali descrivono figure di reato) ovvero sono contemplate conseguenze sul piano amministrativo (ad es. art. 639 del c.p. sull’imbrattamento e deturpamento di cose altrui; sanzioni amministrative comminate dal Codice della Strada nel caso di intralcio alla circolazione; art. 660 del c.p. sulle molestie e il disturbo alle persone). Sussiste il rischio concreto di un’applicazione arbitraria della disposizione censurata, quando è rintracciabile una specifica regolamentazione di carattere generale sulla nettezza pubblica: ai sensi di quest’ultimo articolo le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico "devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale", mentre ai trasgressori "oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino". E’ evidente dunque che detta previsione copre ogni azione che provoca una lesione del decoro urbano e tutela l’amministrazione anche contro l’eventuale utilizzo improprio delle caselle di posta, con una regola di carattere generale che si dirige nei confronti della collettività indifferenziata, ossia dei cittadini e degli operatori di qualsiasi impresa. In tal modo è salvaguardato il rischio – paventato dalla difesa comunale – del volantinaggio massiccio e "selvaggio", attuato anche quando lo spazio disponibile presso la bussola privata è ormai colmo (con conseguente immediato spargimento di volantini sul suolo pubblico).
[Dott.ssa Marta Dolfi]
Autore
Data
domenica 15 aprile 2012
 
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