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Notizie in breve
Testo
DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 22 marzo 2012 n. 1640
a) la sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell’amministrazione costituisce ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla p.a., quand’anche l’eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell’area dell’annullamento dell’atto;
b) in base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l’amministrazione è in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l’interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure;
c) conseguentemente, il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali:
I) deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti;
II) non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa;
III) deve tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità) rimessi all’organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione, solo avuto riguardo ai primi.
SI AL RISARCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE NEL CASO DI DEQUALIFICAZIONE DEL DIPENDENTE PUBBLICO
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tribunale Brindisi, sez. lavoro, sentenza 10.02.2012 n° 561
Si al risarcimento del danno esistenziale nel caso di dequalificazione del dipendente pubblico. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro del Tribunale di Brindisi, con la sentenza 10 febbraio 2012, n. 561.
Il caso vedeva una lavoratrice, dipendente pubblico, rientrare al lavoro dopo una lunga assenza giustificata da una malattia, ed essere destinataria di un demansionamento, con conseguente dequalificazione, che l'avevano portata ad un pensionamento anticipato con disturbo depressivo cronico e conseguenti sofferenze psichiche ed alterazioni delle proprie abitudini di vita.
La donna, che, dal momento del demansionamento, non era più riuscita a guidare l'automobile, a coltivare amicizie e ad evitare qualsiasi occasione di dialogo, agiva in giudizio chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale, sotto forma del danno esistenziale e del danno biologico.
I giudici brindisini premettono come, in fase di riorganizzazione generale di un servizio e di soppressione di precedenti uffici, l'impiegato non possa rivendicare un diritto soggettivo ad un incarico piuttosto che ad un altro, ma solo pretendere il rispetto della professionalità acquisita che, non avendo ancora preso funzioni in concreto, il giudice può valutare solo con riferimento al confronto dell'equivalenza delle mansioni descritte e della correttezza e lealtà delle relazioni lavorative in cui la trasformazione organizzativa è avvenuta.
Una volta provato il demansionamento, la dequalificazione professionale ben può comportare la lesione della dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo.
Già la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav., sent. n. 19785 del 17.09.2010), ebbe modo di statuire come, in tema di demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo.
Infatti, "mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni".
In merito alla quantificazione di tale voce di danno, il tribunale giunge alla conclusione che "la situazione di mortificazione e frustrazione in termini di disagio oggettivo che consegue all'inadempimento datoriale ben può essere misurata attendibilmente facendo riferimento alla retribuzione, quest'ultima essendo indice anche dell'apprezzamento della professionalità, in senso lato, del lavoratore, e non solo del prezzo della prestazione resa".
In conclusione, i giudici ritengono che la ricorrente abbia diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdurante dequalificazione con particolare riferimento alle ripercussioni nella vita personale e relazionale.


E’ POSSIBILE L’IMPUGNAZIONE DELLA DECURTAZIONE DEI PUNTI PATENTE PRIMA DELLA COMUNICAZIONE
- Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili, Sent. 13 marzo 2012, n. 3936
"In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, ai sensi dell'articolo 126-bis del codice della strada, che comportino la previsione dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione - di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento - ha interesse e può quindi proporre opposizione dinnanzi al giudice di pace, ai sensi dell'articolo 204-bis del codice della strada, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida".




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Data
domenica 15 aprile 2012
 
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