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Indici della Rassegna

Titolo
DISTANZE TRA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 27 aprile 2012 n. 2456
La disciplina nazionale in materia di installazione degli impianti di carburante e, segnatamente, quella relativa agli obblighi di distanze minime deve essere ritenuta del tutto superata alla luce di una recente pronuncia della Corte di Giustizia UE, in relazione alle norme ed ai principi posti a tutela della liberà di stabilimento. Sono pertanto legittimi i provvedimenti con i quali un Comune ha autorizzato l’apertura di un distributore di carburante senza tener conto delle distanze da un preesistente distributore.
2. In sede di rilascio di una nuova autorizzazione per un impianto di distributore di carburante, l’autorizzazione agli scarichi costituisce comunque una condizione di efficacia (e non di legittimità) per il funzionamento dell’impianto da verificare al momento del collaudo, al pari di altri passaggi procedimentali, come ad esempio il parere dei VV.FF.
Secondo la Corte di Giustizia Unione europea, (11 marzo 2010, n. 384/08, art. 43 Ce - ora art. 49 TFUE), letto in combinato disposto con l’art. 48 Ce (ora art. 54 TFUE), va interpretato nel senso che una normativa di diritto interno come quella italiana, che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento sancita dal trattato. Una disciplina del genere, infatti, applicandosi unicamente ad impianti nuovi e non ad impianti già esistenti prima della sua entrata in vigore, pone condizioni all’accesso all’attività della distribuzione di carburanti e, favorendo gli operatori già presenti sul territorio italiano, è idonea a scoraggiare, se non ad impedire, l’accesso al mercato da parte di imprenditori comunitari.
a) i limiti rinvenibili nella normativa italiana a tutela della salute, dell’ambiente, della sicurezza stradale non sono adeguati e proporzionati posto che si applicano solo ai nuovi impianti di distribuzione e non a quelli preesistenti;
b) i controlli per la tutela dei suindicati interessi pubblici possono essere efficacemente demandati al concreto riscontro dell’autorità competente, senza inadeguate limitazioni generali basate sul calcolo delle distanze;
c) la tutela dei consumatori, sub specie di "razionalizzazione del servizio reso agli utenti della rete distributiva", costituisce un motivo economico e non un motivo imperativo di interesse generale;
d) in ogni caso tale "razionalizzazione" si rivela, sul piano pratico, un espediente per favorire gli operatori già presenti sul territorio (cfr. per tutto Cons. Stato, V, 23 maggio 2011 n. 3084).
Quindi, in base ai principi ora esposti, deve ritenersi superato quell’orientamento giurisprudenziale di questa Sezione antecedente la pronuncia della Corte UE, secondo cui le autorizzazioni all’apertura degli impianti di distribuzione di carburanti vanno rilasciate alla luce dell’intero apparato distributivo locale esistente, nel quale la distanza minima tra i distributori costituisce un parametro da verificare e che la stessa distanza è un criterio utile per valutare sia la possibilità di sopravvivenza sul mercato del singolo esercizio, sia l’esigenza di assicurare agli utenti condizioni ottimali per la fruizione del servizio.
[dott.ssa Marta Dolfi]

Autore
Data
lunedì 30 aprile 2012
 
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