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Indici della Rassegna

Titolo
SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE A SEGUITO DI DIMISSIONE DEI CONSIGLIERI
Argomento
Enti locali
Testo
Riferimenti giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 27 aprile 2012 n. 2444
Riferimenti normativi:
- art. 141 del d.lgs. 267 del 2000
Con le dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri comunali o provinciali, si realizza una delle cause di impedimento del normale funzionamento degli organi e dei servizi di cui alla lett. b) del comma 1, dell'art. 141 del d.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), cioè un fatto sul quale l'ordinamento ha già espresso un giudizio di disvalore, prevedendo la procedura di scioglimento con decreto del Capo dello Stato. Pertanto, i motivi che giustificano la sospensione del Consiglio comunale o provinciale (e che già in parte trovano giustificazione nei motivi di scioglimento stabiliti dalla norma stessa), non necessitano di una estesa e penetrante motivazione, avendo un contenuto di ampia discrezionalità, sindacabile soltanto per palese illogicità.
L'art. 141, lett. b), n. 3, del d.lgs. 267 del 2000, che disciplina l'ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale o provinciale per dimissioni contestuali della metà più uno dei Consiglieri, non introduce una diversa e speciale forma di dimissioni rispetto a quella regolamentata dall'art. 38 del medesimo d.lgs., intendendo il legislatore, con la citata norma, semplicemente far scaturire un preciso effetto giuridico (lo scioglimento dell'organo) al verificarsi di un mero fatto. Non si configura, pertanto, un "atto collettivo" (negoziale) di dimissioni, unitario e plurimo allo stesso tempo, bensì a un mero fatto consegue l'effetto dissolutorio previsto dalla norma.
In base alla sentenza in rassegna, l'atto di rassegnazione delle dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri comunali o provinciali è un atto giuridico in senso stretto, cioè un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell'agente, ma sono disposti dall'ordinamento, senza riguardo all'intenzione di colui che li pone in essere; è, infatti, atto irrevocabile, non ricettizio e immediatamente efficace.
Nel caso di dimissioni di oltre la metà dei consiglieri comunali, è legittimo il decreto prefettizio con cui, a seguito delle dimissioni di oltre la metà dei consiglieri comunali, è stato sospeso il Consiglio comunale e nominato il Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente, essendo irrilevante la mancanza di motivazione in ordine ai motivi di grave urgenza e necessità, da intendersi quali motivi ulteriori rispetto alle dimissioni ultra dimidium dei consiglieri. Infatti, i motivi di grave e urgente necessità che devono essere posti alla base del decreto di sospensione e di nomina provvisoria del Commissario, sono da ritenersi impliciti nel caso di dimissioni ultra dimidium dei Consiglieri, venendo altrimenti meno, in modo gravemente pericoloso per il regolare funzionamento dell’Ente, la maggioranza dell’organo rappresentativo, con conseguente nocumento alle garanzie che l’organo consigliare, nella sua regolare composizione, assicura alla vita della Comunità Locale. Ha aggiunto la sentenza in rassegna che proprio le funzioni del Commissario, volte a garantire la ripresa del processo democratico in seno alla comunità locale, al fine di ricomporre e superare la crisi istituzionale determinatasi nell’ente, in una posizione di evidente neutralità rispetto agli interessi contrapposti che confluiscono nelle varie forse politiche, rende evidente che sia non solo indispensabile, bensì anche insita nella stessa figura in esame, la circostanza che il Commissario debba sostituire gli organi di rappresentanza politica dell’Ente Locale.
A contrariis, risulterebbe evidentemente compromessa la funzione di garanzia e di terzietà che assume il Commissario stesso, che è funzionale a condurre l’ente al rinnovo elettorale dei propri organi di governo, funzione che sarebbe compromessa, rendendone impossibile l’esercizio, in presenza di una Giunta ancora pienamente operante.
A cura del dott. Andrea Perugi

Autore
Data
lunedì 30 aprile 2012
 
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