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Indici della Rassegna

Titolo
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Argomento
Notizie in breve
Testo
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE FALSE
Riferimenti giurisprudenziali:
- CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 27 aprile 2012 n. 2447
Riferimenti normativi:
- art. 75 d.P.R.28/12/2000, n°445; art. 38 D.lgs n°163/2006; art. 640 del c.p.

Nei procedimenti amministrativi, in base all’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni. In base alla sentenza in rassegna, infatti, l’accertamento dell’elemento soggettivo, può essere rilevante sotto altri profili, ad esempio per verificare la sussistenza di un eventuale reato di truffa (art. 640 del c.p.), ma non per applicare le conseguenze decadenziali legate alla non veridicità obiettiva della dichiarazione.
Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l’autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, perché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in giuoco, ma solo le necessità di spedita esecuzione della legge sottese al sistema della semplificazione; la suddetta norma, quindi, prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante.
La data da cui decorre il periodo di un anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in cui, ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, è necessario che le imprese non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, coincide con quella di iscrizione nel casellario telematico delle notizie riguardanti le false dichiarazioni, venendo sorretta la suddetta esigenza di certezza altresì dalla lettura della disposizione, che pur in apparenza facendo riferimento al mero fatto storico delle dichiarazioni mendaci, immediatamente precisa che deve trattarsi in ogni caso di dichiarazioni risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio.
A cura del dott. Andrea Perugi
RICORSO ALL’AVVALIMENTO PER DIMOSTRARE IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE SOA
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Roma, Sez. II, sent. 30 aprile 2012 n. 3892
E’ legittima l’esclusione di una ditta da una gara per l’affidamento di un appalto, che sia motivata con riferimento al fatto che la ditta interessata, al fine di dimostrare il possesso della qualificazione SOA e della certificazione del sistema di qualità, espressamente richieste dal bando, a pena di esclusione, ha fatto ricorso all’avvalimento di impresa ausiliaria ex art. 49, d. lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici).
La sentenza in rassegna ha dato lealmente atto del fatto che sulla questione esistono tre orientamenti:
a) uno restrittivo, fondato sul noto concetto secondo il quale la certificazione di qualità, essendo finalizzata a garantire che l’impresa aggiudicataria esegua il contratto secondo un livello minimo di prestazioni accertato da un organismo qualificato, debba essere ricondotta nel novero dei requisiti di ordine soggettivo di affidabilità che dovrebbero, in via di principio, essere posseduti necessariamente da chi esegue effettivamente la prestazione (TAR Sardegna, sezione I, 6 aprile 2010, n. 665).
b) uno estensivo (TAR Basilicata, 3 maggio 2010, n. 220), presidiato dalla ratio dell’allargamento della concorrenzialità tra imprese sottesa al medesimo istituto dell’avvalimento;
c) uno intermedio che sposa una posizione sostanzialistica (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18 aprile 2011 n. 2344), ritenendo necessaria una effettiva corrispondenza tra fase della qualificazione e fase dell'esecuzione. In questo contesto, è onere del concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a "prestare" il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità (a seconda dei casi, mezzi, personale, prassi e di tutti gli altri elementi aziendali).
ESCLUSIONE DA CANDIDATO A CONSIGLIERE COMUNALE PER IL SOGGETTO CONDANNATO PER REATO DI TENTATA TRUFFA
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 28 aprile 2012 n. 2485
Legittimamente la Sottocommissione elettorale circondariale esclude un soggetto dalla candidatura alla carica di Consigliere comunale, nel caso in cui, nei confronti dell’interessato, sia stata pronunciata sentenza di condanna definitiva alla pena della reclusione di un anno e 10 mesi per i reati di tentata truffa aggravata, falso ideologico commesso da privati in atto pubblico e abuso d’ufficio. In tal caso, infatti, si configura la causa di incompatibilità di cui all’art. 58, comma 1°, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali), che contiene una norma di chiusura, volta ad includere nell’area della norma inabilitante, aperta e residuale, tutti i comportamenti non specificamente previsti, ma ugualmente lesivi dell'interesse protetto; con la conseguenza che la predetta causa ostativa impedisce l’assunzione di pubblici uffici elettivi da parte di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano rimasti implicati, con una condotta penalmente rilevante, nella commissione di illeciti penali commessi con abuso di poteri e violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio.

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Data
lunedì 30 aprile 2012
 
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