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Indici della Rassegna

Titolo
La inensistenza della forma scritta produce la nullità insanabile del rapporto con la conseguente impossibbilità dell'impresa di veder riconoscere il diritto al pagamento dei lavori
Argomento
Appalti
Abstract
(Cassazione Civile, sez. I, sent. 3 febbraio 2004, n. 1929)
Testo
Si ritorna sull’argomento riproponendo un aggiornamento delle segnalazioni in materia (e si richiamano i precedenti in rassegna nello specifico rimandando ai nn. 27/03 e 36/03) nella consapevolezza della delicatezza della fattispecie che, ci risulta, continua a tener impegnati giudiziariamente non pochi enti, per la particolare evoluzione che ha avuto la normativa ed a cui non è stata data la corretta rilevanza.

E’ oramai consolidato il principio che, il contratto con cui una amministrazione conferisce un incarico debba essere redatto - a pena di nullità - in forma scritta.

Conseguentemente, è inammissibile che il requisito formale possa essere ricavato ricorrendo ad altra fonte, ovverosia attraverso documenti che sono il presupposto del rapporto che si vorrebbe reputare esistente.
In particolare, la delibera di autorizzazione, anche se approva lo schema del contratto, ha efficacia limitata all’interno: è atto autorizzatorio per l’organo che deve esternare la volontà dell’ente e non concretizza la manifestazione della volontà contrattuale nei confronti dei terzi.

Si è rammentato che la norma dell’art. 23, legge n. 144/1989, che esclude l’esperibilità dell’azione di arricchimento senza causa nei confronti della p.a. (potendo il privato agire direttamente contro il funzionario o l’amministratore per i servizi resi in violazione delle prescritte procedure e formalità), si applica sia quando sia carente l’atto autorizzativo della spesa, sia quando il contratto sia nullo per altra causa.

Nel caso di specie è stato reputato che, legittimamente, non dovesse farsi luogo al pagamento di lavori eseguiti, nel corso dell’anno 1993, in carenza di contratto, seppur in presenza di scambio di corrispondenza all’interno della p.a. e pur intervenuta la norma dell’art. 4 del D. Leg.vo n. 342/1997 che produce effetti solo per il futuro.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
giovedì 25 marzo 2004
 
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