Indici della Rassegna
Titolo
REPRESSIONE DI ABUSI EDILIZI
Argomento
Edilizia e urbanistica
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 4 maggio 2012 n. 2592.
Qualora la Pubblica Amministrazione riceva segnalazioni sottoscritte, circostanziate e documentate, che si riferiscano alla realizzazione di un abuso edilizio, ha lâobbligo di attivare un procedimento di controllo e verifica dellâabuso stesso, della cui conclusione deve restare traccia, sia essa nel senso dellâesercizio dei poteri sanzionatori, che in quella della motivata archiviazione.
A sancire tale obbligo è il principio espresso dellâart. 2 della legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo. Lâenunciato principio porta, infatti, ad escludere che la mancanza dei presupposti per lâesercizio dei poteri sanzionatori - ritenuta sussistente in ragione del lunghissimo lasso di tempo decorso dalla realizzazione dellâabuso - possa giustificare un comportamento meramente silente della Pubblica Amministrazione.
Il Collegio con la sentenza in commento ha osservato che il principio della tutela dellâaffidamento ingeneratosi in capo al privato circa la legittimità dellâazione amministrativa della quale egli è destinatario non può applicarsi nel campo degli abusi edilizi, atteso che in tal caso si è in presenza di un soggetto che pone in essere un comportamento contrastante con le prescrizioni dellâordinamento, che confida nellâomissione dei controlli o comunque nella persistente inerzia dellâamministrazione nellâesercizio del potere di vigilanza. Il fatto che sia trascorso un notevole lasso di tempo, quindi dallâabuso segnalato, non agisce in sinergia con lâapparente legittimità dellâazione amministrativa favorevole, a tutela di unâaspettativa conforme alle statuizioni amministrative pregresse, operando al contrario in antagonismo con lâazione amministrativa sanzionatoria, secondo una logica che al passare del tempo riduce o limita, sino ad annullare, il potere dellâamministrazione di reagire allâillecito, molto simile a quella che presidia i meccanismi decadenziali o quelli prescrizionali nel diritto penale.
Una logica siffatta non può trovare fondamento nei principi generali dellâaffidamento né in quelli di efficacia e buon andamento dellâamministrazione, necessitando invece di unâapposita previsione normativa che, agendo sulla patologia dellâinerzia, la sanzioni con lâestinzione o con il mutamento del potere amministrativo esercitabile.
Ne deriva che in caso di assenza, vale il principio dellâinesauribilità del potere amministrativo di vigilanza e controllo e della sanzionabilità del comportamento illecito dei privati, qualunque sia lâentità dellâinfrazione e il lasso temporale trascorso, salve le ipotesi di dolosa preordinazione o di abuso.
Tale principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, evidenzia ancora una volta la non configurabilità di un affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva legittimandola con il riferimento al notevole arco temporale trascorso tra il perpetrarsi dellâabuso edilizio e la segnalazione e/o scoperta del medesimo.
a cura del dott. Roberto Bongarzone
Data
martedì 15 maggio 2012
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