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Indici della Rassegna

Titolo
COMUNE E PROVINCIA INCARICO PROFESSIONALE AD UN AVVOCATO DEL LIBERO FORO FINALIZZATO AL PATROCINIO LEGALE – AFFIDAMERNTO DIRETTO SENZA GARA – LEGITTIMITA’.
Argomento
Enti locali
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 11 maggio 2012 n. 2730


Devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell’allegato II B del D.Lgs. 163/2006.
Tra i servizi indicati nel citato allegato figurano anche quelli legali che, quindi, rientrano nel perimetro delle disposizioni in esame.
Si evidenzia, però, la stretta contiguità tra le figure dell’appalto di servizi e del contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui agli articoli 2230 c.c. e seguenti: pertanto la stazione appaltante assume l’onere della corretta qualificazione giuridica della fattispecie.
A riguardo, si ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, “un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa” (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR).
Pertanto, il conferimento da parte della P.A. ad un avvocato, di un incarico professionale di difesa legale, è da qualificare come prestazione d'opera professionale, e, pertanto, non soggiace alla disciplina recata dal d. lgs. n. 163 del 2006, e, in particolare, dall’allegato II B del Codice dei contratti pubblici.
Discende che deve ritenersi legittimo il conferimento ad un avvocato del libero foro, di un singolo incarico professionale-difensivo e/o di patrocinio legale, nel caso in cui, da parte dell’Amministrazione che tale incarico ha conferito, non vi sia stato il preventivo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, tendente alla individuazione del professionista a mezzo di confronto avente natura concorsuale.
E’ questo, nella sostanza, il recentissimo pensiero della Sez. V del Consiglio di Stato, che, con la sentenza in commento, fa chiarezza in merito alla nota e controversa questione della configurazione giuridica degli incarichi professionali conferiti dalla P.A. agli avvocati del libero foro. I Giudici di Palazzo Spada (massimo organo di giustizia amministrativa) hanno infatti criticato e annullato una sentenza pronunciata in prime cure, nella parte in cui, in particolare, ha aderito all’orientamento giurisprudenziale che annovera nell’unica ed omnicomprensiva nozione di "servizi legali", di cui al punto 21 dell’allegato II B del Codice degli appalti, sia l’attività di assistenza e consulenza giuridica di carattere continuativo, che il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale.
Al riguardo, il Consiglio di Stato ha chiarito che sussiste, invece, una differenza ontologica che, in relazione "… alla qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essa conseguenti in materia di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici…", caratterizza l’espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, conferito per soddisfare puntuali e peculiari esigenze di difesa della P.A. (nella specie, si trattava di una Amministrazione provinciale), rispetto all’attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell’oggetto e, soprattutto, dalla predeterminazione della durata. Tale differenza consente di giungere alla conclusione secondo la quale, diversamente dall’incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell’ente, il conferimento del singolo incarico, la cui durata, come è noto, non è originariamente predeterminabile, generato dalla necessità contingente, non è riconducibile alla nozione di appalto di servizi legali, ma integra un contatto d’opera intellettuale, al quale non è applicabile la disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica.

Geom. Renzo Graziotti
Autore
Data
martedì 15 maggio 2012
 
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