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Notizie in breve
Testo
NON OCCORRE LA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELL’OPERA PUBBLICA

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 3 maggio 2012 n. 2535
1 - L’avviso di cui all’art. 7 della L. 241/1990 è richiesto solo per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera a cui è riconnessa per legge, per implicito, la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori. Infatti il progetto preliminare, per essere solo atto endoprocedimentale, non è lesivo della posizione giuridica vantata dal privato e, quindi, non autonomamente impugnabile.
Non merita accoglimento la tesi del ricorrente che assume di aver avuto veste a partecipare alla procedura sin dal momento iniziale del procedimento diretto all’approvazione del progetto preliminare onde influire sulla localizzazione dell’intervento.
2 - La domanda risarcitoria segue le sorti della domanda di gravame degli atti.
L’accertamento della legittimità dell’operato dell’Amministrazione comporta logicamente la reiezione della domanda di risarcimento del danno, infatti la conformità a diritto degli atti per essere il provvedimento amministrativo immune dai vizi dedotti impedisce la qualificazione come ingiusti dei pregiudizi ad esso (solo) astrattamente ricollegabili.
Ne consegue che il mero ritardo della p.a. nel concludere il procedimento attivato con la domanda del privato si sottrae ad una possibilità di valutazione in termini di sostanziale "ingiustizia" ai fini risarcitori.
Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (15 settembre 2005 n. 7), il risarcimento del danno causato al privato dal comportamento dell'Amministrazione è ammissibile solo quando sia stata accertata la spettanza del c.d. bene della vita: non è invece risarcibile il danno da mero ritardo provvedimentale occorrendo appurae e provare se il bene della vita finale sotteso all'interesse legittimo azionato sia, o meno, dovuto.


SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 3 maggio 2012 n. 2537

Il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani per il quale il cittadino paga una tariffa che copra interamente il costo, è servizio pubblico locale. Ne consegue che ad esso si applica la disposizione dell’art. 23 bis del D.L. 112/2008 ( convertito con modifiche in L. 133/2008) che impedisce al soggetto affidatario del servizio, in assenza di gara, di poter partecipare alla selezione per l’aggiudicazione di altro servizio pubblico locale a rilevanza economica. Tale servizio è individuabile quando l’attività è rivolta direttamente all’utenza che è chiamata a pagare un compenso per la sua fruizione.

RETROATTIVITA’ DELLE TARIFFE DEL SII
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Campania, Napoli, Sez. I, sent. 18 aprile 2012, n. 1809

La determinazione della tariffa del servizio idrico integrato è una funzione fondamentale dell'Ente d'ambito (art. 142, c. 3, del d. lvo n. 152 del 2006).
Il divieto di irretroattività delle tariffe dei servizi pubblici locali è espressamente sancito dall'art. 54, c. 1 bis, del d. lvo 15 dicembre 1997, n. 446 ( come introdotto dall'art. 54, della l. 23 dicembre 2000, n. 388).
Ma l'imposizione in corso di esercizio finanziario è consentita da una speciale previsione normativa (art. 1, c. 169, della l. n. 296 del 2006), la quale, riprendendo una previsione introdotta dall'art. 53 del d.lvo 15 dicembre 1997, n. 446, fa riferimento alla data per la deliberazione del bilancio di previsione. Ed invero ove le deliberazioni concernenti le determinazione tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il termine innanzi indicato, "hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento".
Alle Autorità d'ambito, quindi, si applicano le norme in materia d'ordinamento degli enti locali, ex d. lgs. 267/00 (ivi comprese le disposizioni in materia di bilanci). E poiché il termine per la sua approvazione può essere differito è da intendersi tempestiva la fissazione degli aumenti tariffari con effetto dal 1 giorno dell’anno se deliberata entro il termine assegnato per l’approvazione del bilancio di previsione.


PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE DI GARA

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di stato, Sez. V, Sentenza 27 aprile 2012 n. 2445.

Rientra fra le attribuzioni dirigenziali – così come espressamente disposto dall’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico Enti Locali) – anche quella di assumere la presidenza delle commissioni di gara.
Con la privatizzazione del Pubblico Impiego, infatti, si è venuta ad ampliare la sfera di responsabilità che fanno capo al dirigente, rafforzando l’esigenza che il medesimo sia posto in grado di seguire personalmente tutte le procedure dei cui esiti potrà essere chiamato a rispondere.

RICORSO AVVERSO GLI ATTI
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 2 maggio 2012 n. 2488.

L’utilizzo del modulo procedimentale della conferenza di servizi – che come tale non configura un ufficio speciale della p.a., autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano – non altera le regole che presiedono, in via ordinaria e generale, all’individuazione delle autorità emananti, con la conseguenza che il ricorso va notificato a tutte le amministrazioni che, nell’ambito della conferenza, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l’onere di impugnare autonomamente, se fossero stati emanati al di fuori del peculiare modulo procedimentale in esame.


DISTINZIONE TRA VINCOLI CONFORMATIVI
E VINCOLI URBANISTICI

Riferimento giurisprudenziale:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 13 aprile 2012 n. 2116.

Il Collegio, alla stregua dei principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza 20 maggio 1999, n. 179, ritiene che i vincoli urbanistici non indennizzabili, che sfuggono alla previsione dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, sono quelli che riguardano intere categorie di beni, quelli di tipo conformativo e i vincoli paesistici, mentre i vincoli urbanistici soggetti alla scadenza quinquennale, che devono invece essere indennizzati, sono: a) quelli preordinati all'espropriazione ovvero aventi carattere sostanzialmente espropriativo, in quanto implicanti uno svuotamento incisivo della proprietà, se non discrezionalmente delimitati nel tempo dal legislatore statale o regionale, attraverso l'imposizione a titolo particolare su beni determinati di condizioni di inedificabilità assoluta; b) quelli che superano la durata non irragionevole e non arbitraria ove non si compia l'esproprio o non si avvii la procedura attuativa preordinata a tale esproprio con l'approvazione dei piani urbanistici esecutivi; c) quelli che superano quantitativamente la normale tollerabilità, secondo una concezione della proprietà regolata dalla legge nell'ambito dell'art. 42 Cost..


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Data
martedì 15 maggio 2012
 
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