Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. I, Parere 9 maggio 2012 n. 2158.
Eâ ammissibile il ricorso proposto dal proprietario di un terreno confinante con una strada pubblica avverso una ordinanza sindacale che ha disposto determinati incombenti ed ha previsto dei divieti nei confronti di tutti i proprietari ed ai soggetti aventi titolo sui terreni confinanti con il corpo delle strade di pubblico transito, atteso che tale ordinanza, pur essendo un atto generale, è potenzialmente in grado di incidere sui diritti e interessi del ricorrente, in quanto proprietario di aree confinanti con strade pubbliche.
Lâart. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 assegna agli entri proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, lâobbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.
Prevede, altresì, lâobbligo di effettuare il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, nonché alla apposizione e manutenzione della segnaletica stradale prescritta.
Lâobbligo previsto in capo allâente comunale, relativamente alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale, non si estende, tuttavia, alle aree estranee circostanti, in particolare lâart. 31 dello stesso codice, prevede che i proprietari debbano provvedere a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
Ne deriva lâassoluta legittimità dellâordinanza con la quale il Sindaco di un Comune, ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, ha intimato a tutti i proprietari ed ai soggetti aventi titolo sui terreni confinanti con il corpo delle strade di pubblico transito, di tenere regolate le siepi, togliere i rami che si protendono oltre il confine stradale, rimuovere gli alberi che cadono sul piano stradale, non piantare alberi, siepi, piantagioni nelle fasce di rispetto laterali alle strade allâesterno di centri abitati relativamente ai tratti in rettilineo o in curva, nonché nelle aree di visibilità in corrispondenza delle intersezioni. Tale ordinanza, infatti, è diretta a soggetti responsabili di terreni privati posti oltre il confine stradale, mentre rimangono a carico del Comune gli interventi riguardanti le strade in quanto tali, comprese le fasce di rispetto e le scarpate, ferma rimanendo, ovviamente, lâeventuale responsabilità del confinante che abbia illecitamente operato sulla sede stradale medesima.
a cura del dott. Roberto Bongarzone