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Indici della Rassegna

Titolo
Operazione di gara e fase valutativa: vale il principio della pubblicità
Argomento
Appalti
Abstract
(Tar Lazio, Sez. II - bis, sent. 5 marzo 2004 n. 2140)
Testo
? Il Fatto
Un comune del Lazio indiceva una licitazione privata avente ad oggetto l’affidamento della concessione di esecuzione delle opere di completamento e del servizio di gestione di un complesso termale, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nessuna specificazione veniva data, nel bando, riguardo l’iter procedimentale successivo alla presentazione delle offerte, restando oscura la fase dell’apertura dei plichi contenenti l’offerta e la successiva valutazione.

Una ditta, esclusa dalla gara, impugnava la procedura di selezione pubblica rilevando – tra gli altri - la violazione e/o la falsa applicazione dei principi regolanti le gare pubbliche, con particolare riferimento alla violazione del principio generale della pubblicità delle sedute di gara, della trasparenza e dell’imparzialità del procedimento amministrativo.
In particolare, la ricorrente riteneva che le norme già richiamate nel bando di gara (art. 21, comma 2, L. n. 109/94 ed art. 91 D.P.R. n. 554/99) dovessero essere integrate con le regole ricavabili dai principi generali funzionali alla tutela della pubblicità delle sedute di gara, della trasparenza ed imparzialità del procedimento amministrativo.

I sopra enunciati principi – sosteneva la ditta esclusa – sarebbero stati disattesi dall’Amm.ne interessata per non avere essa proceduto all’apertura delle buste in seduta pubblica e per non aver comunicato, alle ditte partecipanti, le relative sedute pubbliche per renderne possibile la partecipazione, almeno alla fase di verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta.

? Il Principio
I giudici amministrativi nell’accogliere i motivi di censura presentati dalla ditta ricorrente hanno affermato che, il principio di pubblicità delle operazioni di gara di pubblici appalti è inderogabile ed impone, nella fase dell’apertura dei plichi contenenti i documenti di ammissione e le offerte, che il materiale documentario sia correttamente acquisito con le garanzie della seduta pubblica.
Tale modalità costituisce uno strumento di garanzia a tutela, oltre che del pubblico interesse, anche di quello dei partecipanti, affinché possano direttamente assistere alla verifica dell’integrità dei plichi ed all’identificazione del loro contenuto, operazione che garantisce la serietà della gara, impedendo sostituzioni o alterazioni dei relativi atti.

Diversa impostazione viene data riguardo alla fase valutativa ove il principio sopra enunciato trova espressione, non tanto nella partecipazione alle sedute, quanto semmai nell’avvenuta pubblicità delle stesse.
In particolare, il consesso giudiziale regionale, ha ricordato che tale garanzia deve essere adempiuta ed assicurata, sia in negativo (le sedute non debbono essere riservate o segrete), sia in positivo (il calendario delle sedute deve essere adeguatamente pubblicizzato).
Nel caso in esame, ha sottolineato il TAR, nessun elemento relativo alla procedura di selezione lasciava desumere, anche indirettamente, che l’operazione di apertura dei plichi fosse avvenuta con la dovuta pubblicità e pertanto ha accolto il ricorso, disponendo l’annullamento di tutti gli atti di gara (escluso il bando e la lettera d’invito), compresa l’aggiudicazione disposta dal Comune.
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
giovedì 25 marzo 2004
 
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