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Titolo
Operazione di gara e fase valutativa: vale il principio della pubblicitÃ
Abstract
(Tar Lazio, Sez. II - bis, sent. 5 marzo 2004 n. 2140)
Testo
? Il Fatto
Un comune del Lazio indiceva una licitazione privata avente ad oggetto lâaffidamento della concessione di esecuzione delle opere di completamento e del servizio di gestione di un complesso termale, da aggiudicarsi secondo il criterio dellâofferta economicamente più vantaggiosa.
Nessuna specificazione veniva data, nel bando, riguardo lâiter procedimentale successivo alla presentazione delle offerte, restando oscura la fase dellâapertura dei plichi contenenti lâofferta e la successiva valutazione.
Una ditta, esclusa dalla gara, impugnava la procedura di selezione pubblica rilevando â tra gli altri - la violazione e/o la falsa applicazione dei principi regolanti le gare pubbliche, con particolare riferimento alla violazione del principio generale della pubblicità delle sedute di gara, della trasparenza e dellâimparzialità del procedimento amministrativo.
In particolare, la ricorrente riteneva che le norme già richiamate nel bando di gara (art. 21, comma 2, L. n. 109/94 ed art. 91 D.P.R. n. 554/99) dovessero essere integrate con le regole ricavabili dai principi generali funzionali alla tutela della pubblicità delle sedute di gara, della trasparenza ed imparzialità del procedimento amministrativo.
I sopra enunciati principi â sosteneva la ditta esclusa â sarebbero stati disattesi dallâAmm.ne interessata per non avere essa proceduto allâapertura delle buste in seduta pubblica e per non aver comunicato, alle ditte partecipanti, le relative sedute pubbliche per renderne possibile la partecipazione, almeno alla fase di verifica dellâintegrità dei plichi contenenti lâofferta.
? Il Principio
I giudici amministrativi nellâaccogliere i motivi di censura presentati dalla ditta ricorrente hanno affermato che, il principio di pubblicità delle operazioni di gara di pubblici appalti è inderogabile ed impone, nella fase dellâapertura dei plichi contenenti i documenti di ammissione e le offerte, che il materiale documentario sia correttamente acquisito con le garanzie della seduta pubblica.
Tale modalità costituisce uno strumento di garanzia a tutela, oltre che del pubblico interesse, anche di quello dei partecipanti, affinché possano direttamente assistere alla verifica dellâintegrità dei plichi ed allâidentificazione del loro contenuto, operazione che garantisce la serietà della gara, impedendo sostituzioni o alterazioni dei relativi atti.
Diversa impostazione viene data riguardo alla fase valutativa ove il principio sopra enunciato trova espressione, non tanto nella partecipazione alle sedute, quanto semmai nellâavvenuta pubblicità delle stesse.
In particolare, il consesso giudiziale regionale, ha ricordato che tale garanzia deve essere adempiuta ed assicurata, sia in negativo (le sedute non debbono essere riservate o segrete), sia in positivo (il calendario delle sedute deve essere adeguatamente pubblicizzato).
Nel caso in esame, ha sottolineato il TAR, nessun elemento relativo alla procedura di selezione lasciava desumere, anche indirettamente, che lâoperazione di apertura dei plichi fosse avvenuta con la dovuta pubblicità e pertanto ha accolto il ricorso, disponendo lâannullamento di tutti gli atti di gara (escluso il bando e la lettera dâinvito), compresa lâaggiudicazione disposta dal Comune.
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
giovedì 25 marzo 2004
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