Indici della Rassegna
Titolo
RAPPORTO TRA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E PERMESSO DI COSTRUIRE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Puglia, Bari, Sez. III, Sentenza 30 novembre 2011 n. 1810.
Riferimenti Normativi:
- Art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004.
A norma dellâart.146 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, lâautorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire, il quale si sostanzia in un rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche ed urbanistiche. Ciò significa che questi due provvedimenti si esprimono entrambi sullo stesso oggetto, lâuno in termini di compatibilità paesaggistica dellâintervento edilizio proposto e, lâaltro, in termini di sua conformità urbanistico â edilizia; la tutela del paesaggio, infatti, poiché ha valore costituzionale e funzione di preminente interesse pubblico, non è riducibile a quella dellâurbanistica, la quale risponde ad esigenze diverse e che, in ogni caso, non inquadra in una visione globale il territorio sotto il profilo paesaggistico â ambientale, rispetto alla quale lâedificabilità dei suoli va comunque coordinata.
Va poi evidenziato che il D. lgs. n. 42 del 2004, ridisegnando il procedimento per il rilascio dellâautorizzazione paesaggistica, ha eliminato il potere della Soprintendenza di annullare lâautorizzazione paesaggistica già emessa dal Comune ed ha previsto lâintervento della medesima Soprintendenza in sede endoprocedimentale, con la facoltà di formulare un parere che risulta espressione di un potere decisorio facente capo a due apparati distinti: si anticipa quindi, già in sede procedimentale, lâapporto partecipativo dellâautorità statale.
Il vincolo paesaggistico non implica di per sé preclusione di qualsiasi attività edilizia, ma determina soltanto per lâinteressato lâonere di sottoporre il progetto allâesame della Soprintendenza per la necessaria autorizzazione e di sottostare alle prescrizioni e limitazioni che questa ritenga di dover imporre, per esigenze paesaggistiche, in aggiunta a quelle disposte dal Comune nel rispetto delle previsioni del P.R.G.(piano regolatore generale). Lâesercizio della potestà autorizzatoria, infatti, non trova un limite invalicabile nelle previsioni urbanistiche, posto che in tale maniera essa verrebbe ad essere finalizzata alla sola verifica dellâadozione in sede progettuale delle opportune accortezze e cautele, mentre nessun limite prestabilito può frapporsi allâesercizio della potestà in questione, che non sia correlato al rispetto dei principi di ragionevolezza, logicità e proporzionalità , i quali devono comunque governare ed indirizzare lâoperato dellâamministrazione pubblica; inoltre, il fatto che siano stati rispettati standard, volumi, prescrizioni, tipologie edilizie e quantâaltro non è elemento che può implicare, di per sé, lâillegittimità del diniego di autorizzazione, giacchè la potestà autorizzatoria non incontra limite assoluto nelle prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio, posta comunque la necessità di congrua ed ampia motivazione allorché le esigenze ambientali e paesaggistiche impongano di discostarsi dalle previsioni urbanistiche.
a cura del Dott. Andrea Perugi
Data
mercoledì 30 maggio 2012
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