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Indici della Rassegna

Titolo
MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA
Argomento
Edilizia e urbanistica
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Sardegna, Sez. I, Sentenza 16 dicembre 2011 n. 1239.

Riferimenti Normativi:
- Art. 244 e ss del D.Lgs. n. 152/2006


I Giudici amministrativi del Tar Sardegna, nella sentenza in commento, ribadiscono un principio ormai consolidato in materia di messa in sicurezza di emergenza di un’area potenzialmente inquinata.
Non sussiste in capo al proprietario incolpevole di un’rea inquinata l’obbligo di porre in essere interventi per la messa in sicurezza d’emergenza ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l’area in questione libera da pesi.
Dalla lettura della norma le pubbliche amministrazioni che, nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.
La provincia, ricevuta la comunicazione può adottare l’ordinanza in capo al responsabile solo dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificarlo.
In caso di mancata esecuzione degli interventi ambientali da parte del responsabile dell’inquinamento o laddove questi non sia stato identificato e in assenza della volontaria esecuzione da parte del proprietario a cui viene notificata l’ordinanza, sussiste l’obbligo di procedere al recupero ambientale in capo all’Ente pubblico competente.
In tal caso la pubblica amministrazione può esercitare un’azione di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile nei limiti del valore dell’area soggetta agli interventi esercitando, in denegata ipotesi, le garanzie gravanti sul terreno.
Il Tar Sardegna conferma nella sentenza in esame un orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa tra cui si segnalano le sentenze del Consiglio di Stato V sezione n. 3885 /2009 e Tar Toscana sez.II n. 59472010.
Dalla lettura della norma e dalle sentenze dei Giudici amministrativi è fondamentale, ai fini della legittimità del provvedimento, che l’amministrazione pubblica individui il responsabile non potendo adottare un‘ordinanza nei confronti del proprietario incolpevole.

a cura del dott. Paolo Felice

Autore
Data
mercoledì 30 maggio 2012
 
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