Indici della Rassegna
Titolo
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 10 gennaio 2012 n. 27
Eâ confermato integralmente il provvedimento del giudice territoriale che aveva reputato illegittima la composizione della commissione di gara sul presupposto della carenza della necessaria esperienza di due componenti per la materia oggetto dellâappalto.
La detta illegittimità era di valenza dirimente soprattutto per la considerazione che la Commissione non si era limitata a svolgere un ruolo meramente accertativo ma aveva valutato anche le caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte.
Alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale per cui la mancanza, all'interno della stazione appaltante, di funzionari competenti in relazione all'appalto oggetto di gara non è di ostacolo alla corretta applicazione della citata disposizione atteso che può supplirsi con soggetti idonei appartenenti ad altre amministrazioni.
Riprendendo il costante orientamento la norma di cui allâart. 83 del d.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 ( che è espressione di principi generali, costituzionali e comunitari, volti ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa) per essere espressiva di un principio generale è applicabile anche alle procedure di evidenza pubblica non disciplinate dal codice dei contratti pubblici.
Il giudice di appello segue lâorientamento secondo cui la presenza di preventiva determinazione delle caratteristiche tecniche minime e di quelle migliorative non è riprova dellâimpossibilità per la commissione di dover analizzare e valutare la reale presenza nelle âapparecchiature proposteâ delle caratteristiche migliorative. E lâattività ad essa demandata ossia lâanalisi delle apparecchiature e degli elementi anche integrativi non può che essere valutazione e ponderazione e, quindi, esercizio della discrezionalità demandato alla commissione.
La stessa richiesta di chiarimenti per come formulata lascia ampio spazio alla necessità che i componenti la commissione fossero nella condizione professionale ( e, quindi, in possesso di cognizioni tecniche) di poter accertare concretamente la rispondenza dell'apparecchiatura a quanto dichiarato in sede di offerta in piena coerenza con le indicazione contenuta nel bando. Ne consegue che necessariamente i componenti della commissione avrebbero dovuto possedere le caratteristiche "professionali e di esperienza" prescritte nella disposizione di cui all'art. 84.
2 - Non è stato accolta lâeccezione di carenza di interesse alla proposizione della censura sul presupposto che le rinnovata commissione non avrebbe potuto che confermare lâoperato e le risultanze della prima atteso che sarebbero state immutate le offerte e, di conseguenza, l'esito della procedura. Il giudicante ha riconosciuto fattibile (non preconizzando l'esito di un futuro giudizio) che la valutazione di una commissione fornita delle competenti professionalità possa essere diversa e più confacente allo stato dando maggiore affidabilità per lâesatta valutazione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte.
a cura dellâAvv. Maria Teresa Stringola
Data
mercoledì 30 maggio 2012
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