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Indici della Rassegna

Titolo
COLLOCAZIONE TEMPORALE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PUBBLICI
Argomento
Notizie in breve
Testo

COLLOCAZIONE TEMPORALE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PUBBLICI

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 10 gennaio 2012 n. 22.

La disposizione dell’art.8 del DPR 487/1998 a garanzia dell’asetticità delle operazioni di valutazione delle prove impone che la determinazione dei criteri e la stessa valutazione dei titoli avvenga in un momento antecedente all’esame degli elaborati. La violazione della disposizione è motivo di illegittimità dell’intera procedura di selezione. Ricorre la mera irregolarità del procedimento solo se il computo dei titoli sia integralmente predeterminato dalla stessa amministrazione, riportato nel bando ed alla commissione non sia consentita alcuna attività discrezionale.


ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DEL DPR 327/2001 E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Sicilia, Palermo, Sentenza 21 november 2011 n. 2156;
- Tar Campania, Salerno, Sentenza 7 novembre 2011 n. 1764.

La p.a è tenuta alla verifica della esistenza e preminenza dell’interesse pubblico rispetto a quello vantato dal privato, nella regolarizzazione della posizione in diritto in merito al bene aggredito per la realizzazione dell’opera pubblica. Di detta prevalenza deve essere fatta espressa valutazione in sede di emanazione del provvedimento da emettersi e dando ragione dell’inesistenza di percorsi procedimentali alternativi. Dovrà anche provarsi l’avvenuto risarcimento del danno ovvero il pagamento del dovuto, riservando l’effettiva liquidazione (se già non avvenuta) entro il termine di trenta giorni.
Il risarcimento del danno ha come presupposto l’avvenuto trasferimento di proprietà del bene trasformato. La pubblica amministrazione dovrà richiedere alla parte privata dichiarazione di disponibilità alla cessione del bene secondo gli istituti civilistici; in alternativa si dovrà procedere secondo le disposizioni di cui all’art. 11 della L 241/1990.


CONCORSO PUBBLICO E VALUTAZIONE DEI TITOLI

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 10 gennaio 2012 n. 22.

L’art. 8 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, stabilendo che "nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati....", mira ad evitare che le commissioni esaminatrici stabiliscano i criteri di valutazione dei titoli successivamente al momento dell’avvenuta correzione delle prove, così potendo calibrare i punteggi da attribuire ai titoli a seconda dei punteggi conseguiti dai candidati dopo che siano state corrette le prove scritte.
La violazione dell’enunciato principio può costituire mera irregolarità soltanto laddove il computo dei titoli sia integralmente determinato nel bando con esclusione di qualsiasi potere discrezionale della commissione. Al contrario, nel caso in cui tale ipotesi non ricorra né in astratto né in concreto, tale violazione determina la illegittimità delle relative operazioni.

PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE DI GARA

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di stato, Sez. V, Sentenza 27 aprile 2012 n. 2445.

Rientra fra le attribuzioni dirigenziali – così come espressamente disposto dall’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico Enti Locali) – anche quella di assumere la presidenza delle commissioni di gara.
Con la privatizzazione del Pubblico Impiego, infatti, si è venuta ad ampliare la sfera di responsabilità che fanno capo al dirigente, rafforzando l’esigenza che il medesimo sia posto in grado di seguire personalmente tutte le procedure dei cui esiti potrà essere chiamato a rispondere.

RICORSO AVVERSO GLI ATTI
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 2 maggio 2012 n. 2488.

L’utilizzo del modulo procedimentale della conferenza di servizi – che come tale non configura un ufficio speciale della p.a., autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano – non altera le regole che presiedono, in via ordinaria e generale, all’individuazione delle autorità emananti, con la conseguenza che il ricorso va notificato a tutte le amministrazioni che, nell’ambito della conferenza, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l’onere di impugnare autonomamente, se fossero stati emanati al di fuori del peculiare modulo procedimentale in esame.

SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI

DISTINZIONE TRA VINCOLI CONFORMATIVI
E VINCOLI URBANISTICI

Riferimento giurisprudenziale:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 13 aprile 2012 n. 2116.

Il Collegio, alla stregua dei principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza 20 maggio 1999, n. 179, ritiene che i vincoli urbanistici non indennizzabili, che sfuggono alla previsione dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, sono quelli che riguardano intere categorie di beni, quelli di tipo conformativo e i vincoli paesistici, mentre i vincoli urbanistici soggetti alla scadenza quinquennale, che devono invece essere indennizzati, sono: a) quelli preordinati all'espropriazione ovvero aventi carattere sostanzialmente espropriativo, in quanto implicanti uno svuotamento incisivo della proprietà, se non discrezionalmente delimitati nel tempo dal legislatore statale o regionale, attraverso l'imposizione a titolo particolare su beni determinati di condizioni di inedificabilità assoluta; b) quelli che superano la durata non irragionevole e non arbitraria ove non si compia l'esproprio o non si avvii la procedura attuativa preordinata a tale esproprio con l'approvazione dei piani urbanistici esecutivi; c) quelli che superano quantitativamente la normale tollerabilità, secondo una concezione della proprietà regolata dalla legge nell'ambito dell'art. 42 Cost..

IL DECRETO DI ESPROPRIO NON È ATTO RECETTIZIO

Riferimenti Giurisprudenza:
- Tar Lazio, Sez. Latina, Sentenza 31 ottobre 2011 n. 871.


In tema di espropri il vigente T.U., ai fini della validità di un decreto di esproprio, richiede la sola emanazione entro il termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza imporne la contestuale notificazione e/o comunicazione personale all’interessato.
Il Decreto di esproprio per pubblica utilità non ha carattere di atto recettizio e pertanto produce i suoi effetti traslativi o costitutivi indipendentemente dalla conoscenza da parte del destinatario. La mancata notificazione a quest’ultimo non ha alcun effetto viziante ma incide esclusivamente sulla decorrenza dei termini per una eventuale impugnativa.
Secondo la dottrina sono ricettivi tutti quegli atti che la legge non consente che operino se non sono stati portati nella sfera di normale conoscibilità del destinatario.
Non sono ricettivi, tra gli altri, i provvedimenti di trasferimento coattivo della proprietà.

STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 4 gennaio 2012 n. 11.

Le infrastrutture strumentali alle stazioni radio base per la telefonia rientrano nella categoria delle opere di pubblica utilità e non in quella delle opere pubbliche.
E’ da ritenere legittimo l'esercizio da parte di un Comune del potere espropriativo per la realizzazione di siti attrezzati da destinare agli impianti di telefonia mobile, e precisamente al fine di acquisire le aree necessarie per la realizzazione di una piattaforma attrezzata, idonea all’istallazione di impianti di trasmissione del segnale per la telefonia mobile, che verrà messa a disposizione dei vari gestori del servizio in questione, previo pagamento di un canone ed in specifica esecuzione di apposito accordo in precedenza raggiunto tra l’Amministrazione locale e tutti i gestori interessati ad installare nel territorio comunale una propria stazione radio base.
























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Data
mercoledì 30 maggio 2012
 
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