Indici della Rassegna
Titolo
Illegittimità dei criteri che fanno distinzione tra imprese esistenti, che hanno già operato in precedenza, ed imprese nuove
Argomento
Diritto delle comunità europee
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. n. 336/2004)
Testo
Eâ illegittima la delibera di un Ente Locale con cui si sono dati criteri discriminatori per la ripartizione del materiale tra le ditte richiedenti, distinguendo tra imprese esistenti (che hanno già operato in precedenza) e nuove imprese (che non hanno mai svolto identiche attività in ambito territoriale).
La scissione dei tipi di imprese â con il favore di alcune a danno di altre - va a creare una situazione di protezionismo in favore di coloro che si trovano già in posizione privilegiata o per esperienze già acquisite o per âessere del luogoâ.
La scelta di elezione di società locali va a contrastare non solo con le norme comunitarie - che impongono la libertà di circolazione dei beni e servizi, al fine di consentire la creazione di un unico mercato europeo â ma anche i principi costituzionali della libertà dellâiniziativa economica.
Il Supremo Consesso ha rigettato lâappello proposto da una provincia avverso la sentenza del Tar che aveva annullato gli atti deliberativi di approvazione dei criteri di ripartizione, tra le imprese, del materiale da estrarre e le autorizzazioni già rilasciate per consentire lâestrazione.
Lâart. 7 del Trattato è stato costantemente interpretato dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee nel senso del divieto di discriminazioni anche indirette, attuate con la richiesta di qualità o con l'imposizione di oneri che possano essere più facilmente o più difficilmente assolti dalle imprese non del luogo.
La violazioni della libera concorrenza si concretizza allorquando illogicamente le amministrazioni pubbliche, pur ricorrendo al mercato, pretendono di condizionare le scelte falsando la concorrenza e danneggiando i più generali interessi di prosperità della più vasta collettività .
Si richiama sul punto anche Consiglio Stato, sez. V, sent. 18 aprile 1996, n. 447.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
giovedì 25 marzo 2004
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