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Indici della Rassegna

Titolo
Risarcimento danni, integrazione in forma specifica ed esecuzione in forma specifica
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. 15 marzo 2004, n. 1280)
Testo

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1280/04, ha precisato gli elementi costitutivi e distintivi tra il risarcimento del danno, reintegrazione in forma specifica ed esecuzione in forma specifica.

IL FATTO
Una società, vincitrice di una gara informale per l’affidamento in concessione di spazi pubblici per affissioni pubblicitari, diffidava l’ente committente a rilasciare la concessione e, in subordine, a risarcire il danno arrecato.
Il Tar, ritenendo che non sussistessero le condizioni per una condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento di aggiudicazione, accoglieva, comunque, la domanda di risarcimento del danno nella misura del 10% dell’importo che la ricorrente aveva offerto come canone da corrispondere per la concessione.

Avverso la sentenza di primo grado la società ricorrente proponeva appello chiedendone la riforma nella parte in cui si definiva la misura del risarcimento.

I MOTIVI
Reintegrazione
In primis, i Giudici hanno osservato che la reitegrazione in forma specifica è un’alternativa risarcitoria vale a dire una forma di reintegrazione dell’interesse del danneggiato tramite una prestazione diversa rispetto all’oggetto del rapporto obbligatorio.

Esecuzione
Inoltre, la reitegrazione, quale rimedio risarcitorio, si differenzia
dall’esecuzione in forma specifica per essere quest’ultima strumento di attuazione coercitiva del diritto.

Adempimento
Per contro, nel caso di adozione di un provvedimento, da parte dell’amministrazione, a seguito di una sentenza del G.A., non ci si pone più su un piano risarcitorio, ma su quello attinente all’adempimento e all’esecuzione. Nel caso di obbligo ad adempiere, l’adozione dell’atto richiesto non costituisce una misura risarcitoria , ma rappresenta la doverosa esecuzione di un obbligo.

L’azione di adempimento prescinde, del resto, dagli specifici requisiti richiesti per il risarcimento del danno (danno patrimoniale ed elemento soggettivo in caso di responsabilità extracontrattuale) e viene meno nel caso della sola impossibilità sopravvenuta.

Risarcimento del danno per equivalente
I Giudici di palazzo Spada si sono soffermati, inoltre, sull’ulteriore quesito relativo alla misura del risarcimento del danno per equivalente.

In merito alla quantificazione del danno emergente i Giudici hanno ritenuto che, nel caso di specie, non si potesse ricorrere a criteri equitativi, dovendo la società fornire gli elementi per una corretta valutazione conoscendo i fatti causativi del danno.

Relativamente al lucro cessante il Consiglio di Stato ha confermato il criterio utilizzato dal Giudice di prime cure che lo quantifica in un importo pari al 10% di quanto la società era disposta a corrispondere, a titolo di canone, per la concessione della durata di 4 anni.

I Giudici amministrativi hanno confermato, pertanto, quanto già evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione ritenendo che la corresponsione del 10%, come utile presunto, possa essere considerato parametro del lucro cessante dell’appaltatore in caso di responsabilità per inadempimento.

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
giovedì 25 marzo 2004
 
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