Indici della Rassegna
Titolo
Esclusione dalla gara per carenza dell'elemento fiduciario
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 8 marzo 2004, n. 1071;Tar Lazio, sez. III, sent. 20 giugno 2002, n. 5630)
Testo
Il Supremo consesso amministrativo, sul presupposto del connotato non sanzionatorio della norma dellâindicato art. 75, comma 1°, lett. f) del regolamento âMerloniâ (â sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti - i soggetti - che hanno commesso grave negligenza o malafede nellâesecuzione dei lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la garaâ), ha reputato legittimo il provvedimento di non ammissione a gara di una società , sul presupposto di una precedente risoluzione contrattuale per grave inadempimento dellâimpresa.
La disposizione in analisi è finalizzata a garantire che il rapporto obbligatorio in corso di costituzione sia connotato dallâelemento fiduciario che non può ritenersi sussistere laddove sia stata già accertata negligenza dellâappaltatore.
Non è necessario che il pregresso inadempimento sia stato definito e dichiarato giudizialmente.
La norma richiede espressamente la definitività dellâaccertamento o il passaggio in giudicato della sentenza solo in ipotesi specifiche, lasciando chiaramente arguire la necessità , per il caso di specie, di un accertamento limitato alla sede amministrativa, reputando, così, assolta la prova diretta della carenza del rapporto fiduciario.
Certo, e qui si richiama il giudice territoriale, il provvedimento penalizzante deve presupporre un onere motivazionale particolarmente pregnante, imponendo allâamministrazione âdi dare contezza delle circostanze che portino ragionevolmente a concludere per lâinaffidabilità dellâimpresaâ, derivante da non idilliaci precedenti rapporti contrattuali intercorsi fra le parti.
Né può essere sufficiente il mero riferimento della risoluzione precedente per concretizzare mera manifestazione di volontà .
Sarà invece idoneo - e necessario - presupposto dellâatto interdittivo alla partecipazione lâattivazione e la conclusione di un procedimento - seppur amministrativo - di accertamento della negligenza, conclusosi con provvedimento dellâamministrazione di carattere sanzionatorio.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 15 marzo 2004
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