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Indici della Rassegna

Titolo
Esclusione dalla gara per carenza dell'elemento fiduciario
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 8 marzo 2004, n. 1071;Tar Lazio, sez. III, sent. 20 giugno 2002, n. 5630)
Testo

Il Supremo consesso amministrativo, sul presupposto del connotato non sanzionatorio della norma dell’indicato art. 75, comma 1°, lett. f) del regolamento “Merloni” (“ sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti - i soggetti - che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara”), ha reputato legittimo il provvedimento di non ammissione a gara di una società, sul presupposto di una precedente risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell’impresa.

La disposizione in analisi è finalizzata a garantire che il rapporto obbligatorio in corso di costituzione sia connotato dall’elemento fiduciario che non può ritenersi sussistere laddove sia stata già accertata negligenza dell’appaltatore.
Non è necessario che il pregresso inadempimento sia stato definito e dichiarato giudizialmente.

La norma richiede espressamente la definitività dell’accertamento o il passaggio in giudicato della sentenza solo in ipotesi specifiche, lasciando chiaramente arguire la necessità, per il caso di specie, di un accertamento limitato alla sede amministrativa, reputando, così, assolta la prova diretta della carenza del rapporto fiduciario.
Certo, e qui si richiama il giudice territoriale, il provvedimento penalizzante deve presupporre un onere motivazionale particolarmente pregnante, imponendo all’amministrazione “di dare contezza delle circostanze che portino ragionevolmente a concludere per l’inaffidabilità dell’impresa”, derivante da non idilliaci precedenti rapporti contrattuali intercorsi fra le parti.
Né può essere sufficiente il mero riferimento della risoluzione precedente per concretizzare mera manifestazione di volontà.

Sarà invece idoneo - e necessario - presupposto dell’atto interdittivo alla partecipazione l’attivazione e la conclusione di un procedimento - seppur amministrativo - di accertamento della negligenza, conclusosi con provvedimento dell’amministrazione di carattere sanzionatorio.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 15 marzo 2004
 
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