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Indici della Rassegna

Titolo
Pagare la multa non comporta inammissibilità del ricorso
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di Cassazione, sez. II, sent. 25 febbraio 2004, n. 3735)
Testo

? Il fatto

Il signor L.M. ricorreva davanti al Giudice di Pace per l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione emessa, dal Prefetto, che, per la contestata violazione dell'art. 21, commi 1, 4 e 5, C.d.S., applicava, al ricorrente, una sanzione amministrativa pecuniaria.
Il Giudice di pace accoglieva il ricorso. La Prefettura proponeva ricorso sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 203 C.d.S. secondo cui è possibile proporre ricorso al Prefetto, contro il verbale di accertamento della violazione, nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, solo "qualora non sia stato effettuato il pagamento".

? Il principio

La Suprema Corte, con la sentenza in esame, specifica che la prescrizione dell'art. 203 C.d.S. attiene ad una fase preliminare rispetto alla decisione amministrativa e riguarda il pagamento in

misura ridotta, non riguarda cioè la fase successiva alla adozione dell'ordinanza - ingiunzione del Prefetto ed il conseguente pagamento della sanzione irrogata con tale provvedimento.
Precisa la Corte che, detta disposizione è estranea al piano processuale, e non può essere invocata, pertanto, per chiedere, ed ottenere, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il pagamento della somma portata dall'ordinanza - ingiunzione è da ricondursi esclusivamente alla volontà dell'intimato di sottrarsi all'esecuzione forzata, esperibile in base a detto provvedimento, provvedimento che costituisce, tra l'altro, titolo esecutivo, la cui efficacia non è - di regola - sospesa dalla opposizione.

Il pagamento non comporta, di per sè, acquiescenza, nè incide sull'interesse ad insorgere avverso il provvedimento medesimo ai sensi dell'art. 22, L. n. 689/81.

In coerenza con il principio appena affermato, questa stessa Corte, con sentenza n. 2761/03, ha riconosciuto all'Amministrazione, sino a quando non sia intervenuto il giudicato, la possibilità di intervenire sull'ordinanza ingiuntiva anche dopo l'avvenuto pagamento da parte dell'interessato.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 15 marzo 2004
 
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