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Indici della Rassegna

Titolo
Valutabilità dei titoli indicati nel curriculum ma non segnalati nella domanda di partecipazione
Argomento
Concorsi
Abstract
(Tar Lazio, Sez. II bis, sent. 1 marzo 2004, n. 1906)
Testo

? Il Fatto
Un concorrente ad un corso/concorso, per il conferimento di 150 posti di insegnante di scuola materna comunale d’infanzia, proponeva ricorso avverso la graduatoria finale, lamentando l’assegnazione di un punteggio inferiore a quello che avrebbe dovuto essergli attribuito.
La causa dell’errato giudizio sarebbe stata individuata nella mancata valutazione di alcuni importanti titoli in possesso del candidato, indicati nel curriculum, ma non espressamente segnalati nella domanda di partecipazione presentata.

? Il Principio
L’adito Giudice amministrativo, nella sentenza in esame, chiarisce immediatamente i termini della controversia.
Trattasi di stabilire le conseguenze che l’ordinamento connette all’omessa indicazione dei titoli nella domanda e non anche la valutabilità degli stessi.

Il Collegio, analizzata la vicenda prospettata, ha ritenuto che la carenza di dati, riscontrabile nella prima parte della domanda, poteva ritenersi colmata dal curriculum integrativo della domanda stessa.

Quanto sopra in applicazione del principio processual civilistico - enunciato nell’art. 156 c.p.c. – della strumentalità delle forme. Principio secondo cui non determinano illegittimità del provvedimento le irregolarità procedurali che non abbiano impedito agli atti di raggiungere lo scopo cui erano preordinati.

“Nella situazione in esame – posto che i titoli di cui trattasi erano desumibili dal curriculum, nonché effettivamente posseduti in data utile dall’interessato, e tenuto conto dell’affermazione di quest’ultimo, non smentita da controparte, circa il già avvenuto deposito dei titoli stessi presso gli uffici comunali – le carenze documentali rilevabili sembrano ridursi alla non chiara formulazione dell’istanza, che non conteneva dettagliata specificazione di tutti i titoli che si intendeva far valutare, con indicazione dell’ufficio presso il quale i medesimi erano depositati, e che non riportava l’elenco della documentazione allegata, in carta libera e debitamente firmato dal candidato”.
Pertanto, sottolinea il TAR, dette carenze, per le ragioni già esposte, corrispondono a mere irregolarità procedurali non idonee a giustificare l’omessa valutazione dei titoli stessi.

Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
lunedì 15 marzo 2004
 
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