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Indici della Rassegna

Titolo
Condono edilizio e normativa regionale
Argomento
Condono edilizio
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, Sent. 3 marzo 2004 n. 1037)
Testo


? Il quesito
La sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, prevista dalla L. n. 47/1985, è subordinata alla emanazione di una normativa regionale o è, comunque, applicabile per abusi edilizi commessi prima del 31 marzo 2003?


? La risposta
Il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 all’art. 32, comma 5°, stabilisce che “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d’intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell’applicazione della presente normativa e per il coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985 n. 47 - e con l’art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 -”.
L’art. 44, L. n. 47/85 dispone, tra l’altro, la sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, nonché della loro esecuzione, sino alla scadenza del termine previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio.

La V sezione del Consiglio di Stato, sostiene, con la sentenza in epigrafe che, tale sospensione non può essere condizionata dall’entrata in vigore della normativa regionale.

Tale disciplina prevede, infatti, la sospensione automatica dei procedimenti giurisdizionali in materia di abusi edilizi (tranne quelli cautelari) ma anche dei procedimenti amministrativi di carattere sanzionatorio.
Deve comunque trattarsi di opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc.
La disciplina ha una sua giustificazione razionale costituita dall’esigenza di assicurare, comunque, un congruo spazio temporale per valutare la portata della nuova normativa e i suoi effetti sui procedimenti amministrativi in corso.

Spetterà, quindi, all’interessato decidere se attivare, o meno, il procedimento di condono introdotto dalla normativa statale.

All’amministrazione competerà, invece, la determinazione di stabilire se l’opera possa essere sanabile, tenendo conto, ma solamente in questa fase, delle regole, portate dalla legge regionale, nel frattempo entrate in vigore.
Autore
Renzo Graziotti
Data
lunedì 15 marzo 2004
 
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