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Titolo
I destinatari dell'ordinanza di demolizione non sono i proprietari bensì coloro che hanno realizzato le opere abusive
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Tar Lazio, sez. II - ter, sent. 10 marzo 2004, n. 2297)
Testo
? Il recente orientamento giurisprudenziale:
I Giudici Amministrativi, con la sentenza in epigrafe, statuiscono quanto segue:
"Dagli artt. 6, 7 e 9 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 emerge che destinatari dell'ordine di demolizione e soggetti alle varie e connesse conseguenze (amministrative, penali, civili) derivanti dall'abuso edilizio non sono i proprietari che ne risultino estranei bensì gli effettivi responsabili di esso, ai quali i proprietari incolpevoli non possono essere accumunati, sicché il procedimento sanzionatorio va attivato, oltre che sul bene oggetto d'abuso, nei confronti dei responsabili effettivi e non dei proprietari estranei (peraltro da tenere informati ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241)".
Per un quadro giurisprudenziale completo in materia si ritiene opportuno segnalare altri due orientamenti che si discostano da quello appena esaminato.
? In senso diametralmente opposto:
- T.R.G.A., sez. Bolsano, sent. 23 agosto 2002, n. 390
che prevede la legittimità dell'ordinanza di demolizione diretta al proprietario di un immobile, anche nel caso in cui le opere abusive siano state eseguite dal conduttore.
? Un orientamento intermedio:
- TAR Piemonte, sez. I, sent. 31 gennaio 2003, n. 167
secondo cui l'ordine di demolizione di una costruzione abusiva deve essere rivolto nei confronti del soggetto che abbia la disponibilità materiale dell'opera stessa, indipendentemente dal fatto che l'abbia concretamente realizzata. La materiale realizzazione dell'abuso edilizio rileva, semmai, sotto il profilo della responsabilità penale, ma non per la legittimità dell'ordine di demolizione.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 15 marzo 2004
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