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Titolo
Bandi di gara: potere discrezionale della p.a. nell'interpretazione delle clausole ambigue
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, Sent. 19 febbraio 2004, n. 684)
Testo
? Il quesito
Nel caso in cui una clausola del bando di gara o della lettera di invito abbia contenuto ambiguo essa va interpretata in senso restrittivo o in quello della più ampia partecipazione ?
? La risposta
Al fine di garantire la par condicio tra i concorrenti, in una gara dâappalto pubblico, la presentazione delle offerte va effettuata in scrupolosa osservanza del bando e della lettera dâinvito e la stazione appaltante non può legittimamente disattendere le predette prescrizioni, non avendo nessuna discrezionalità al riguardo.
Il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure per lâaggiudicazione dei contratti della pubblica amministrazione non può che rispondere ad esigenze pratiche di certezza e celerità , ma deve, in ogni caso, essere garantita lâimparzialità dellâazione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti.
Non appare, pertanto, ammissibile, per il principio del buon andamento e dell'imparzialità nellâesercizio della funzione amministrativa, ipotizzare che in capo allâAmministrazione residui un margine di valutazione discrezionale, per il singolo caso, di una fattispecie da essa stessa disciplinata attraverso una norma chiara.
Ne consegue che, ove le prescrizioni del bando o della lettera dâinvito prevedano espressamente, con formulazione chiara e non equivoca, lâesclusione dalla procedura, a sanzione della loro inosservanza anche soltanto formale, lâAmministrazione è tenuta al rispetto della normativa alla quale si è autovincolata e che essa stessa ha emanato, per conseguire le finalità proprie della P.A.
Può, però, accadere che una equivoca formulazione della lettera di invito o del bando o comunque la presenza in detti documenti di clausole dal contenuto ambiguo possa dar adito ad incerta interpretazione.
Soltanto nel varco aperto da questa ipotesi può trovar luogo lâapplicazione del principio che consente una più ampia ammissione degli aspiranti.
âIl difetto di chiarezza di una clausola del bando di gara ne consenteâ - sostengono i Giudici della V sezione del Consiglio di Stato -âunâinterpretazione nel senso del maggior numero di imprese concorrenti e, viceversa, nel senso della non legittimità dellâesclusioneâ.
Dovrà , quindi, essere valutata la portata della clausola del bando che commina lâesclusione e ove non sia ravvisabile la disparità di condizioni tra concorrenti e la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, accordare la preferenza al favor partecipationis.
Data
giovedì 04 marzo 2004
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