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Titolo
Scioglimento del rapporto di lavoro del pubblico dipendente che esercita altra attività retribuita senza la preventiva autorizzazione della p.a.
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Corte dei Conti, sez. giurisdizionale dellâUmbria, n. 2/EL/2004)
Testo
I giudici contabili dellâUmbria, chiamati a decidere sul contegno di un geometra comunale che, in violazione delle disposizioni vigenti in merito allâespletamento di incarichi esterni â art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 â aveva svolto attività professionali a scopo di lucro incompatibili con il suo status di dipendente pubblico retribuito a tempo pieno, hanno affermato che nei casi più gravi di violazione degli obblighi di fedeltà del dipendente pubblico, può essere adottata la misura disciplinare dello scioglimento del rapporto di lavoro <
>.
Dal punto di vista erariale sussiste ipotesi di danno, in quanto il dipendente percepisce lâintera retribuzione senza svolgere lâattività lavorativa cui è adibito, e prestando un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto.
Pertanto, nel caso esaminato, la condotta operata dal lavoratore è stata omissiva in quanto non ha osservato i suoi doveri primari che scaturiscono dallo status di dipendente pubblico, secondo cui è tenuto a richiedere alla propria amministrazione lâautorizzazione alle prestazioni part-time, per poter svolgere altra attività retribuita.
In aggiunta, prosegue il collegio contabile, tale condotta è sicuramente dolosa, se non altro nella forma del così detto <>, come previsto dallâart. 1225 c.c., ovvero del dolo che si estrinseca nella coscienza e volontà di venire meno ai doveri del proprio ufficio.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
giovedì 04 marzo 2004
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