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Titolo
DECRETO LEGISLATIVO N. 213/2004:
"I TEMPI DI FRUIZIONE DEL PERIODO DI FERIE"
Argomento
Pubblico impiego
Testo
Il D. Lgs. n. 213/2004 - che entrerà in vigore il 1° settembre 2004 - apporta modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.
Nell'articolo che segue ci si propone di segnalare le innovazioni di maggior rilievo.
Fruizione del periodo delle ferie
Di primaria importanza la nuova - e più ampia - disciplina sulle ferie. Il provvedimento correttivo stabilisce che il periodo annuale di ferie, di quattro settimane, va goduto per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione, consecutivamente in caso di espressa richiesta del lavoratore, e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Semplificando:
Anno 2004: i lavoratori hanno diritto ad almeno quattro settimane di ferie retribuite, di cui almeno due devono essere godute entro il 31 dicembre 2004.
E' diritto degli stessi lavoratori di fruire di dette due settimane in maniera consecutiva.
Anno 2005 - 2006: i lavoratori hanno diritto a fruire delle restanti due settimane di ferie relative all'anno 2004 entro tutto l'anno 2005 e fino al 30 giugno 2006.
Monetizzazione delle ferie non godute
Viene stabilito, inoltre, che il periodo minimo di ferie non può essere mai sostituito dall'indennità di ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Solo in questo caso il periodo di ferie non goduto viene monetizzato.
Specifiche misure sanzionatorie
Il datore di lavoro che non rispetta i termini di fruizione delle ferie e/o non riconosce al lavoratore la facoltà di fruire consecutivamente il
periodo minimo di due settimane di ferie nell'anno di maturazione è punito con una sanzione amministrativa da ⬠130,00 a ⬠780,00, per ogni lavoratore e ciascun periodo cui si riferisce la violazione.
Il ruolo dei ccnl
I ccnl non possono disporre un diverso periodo annuale di ferie (quattro settimane) o stabilirne la monetizzazione in un'ipotesi diversa dall'unica espressamente prevista e relativa alla risoluzione del contratto.
Possono, per contro, derogare al principio normativo in base al quale almeno due settimane, anche consecutive, possono essere fruite nel corso dell'anno di maturazione e le restanti due entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Ambito di applicazione
Le modifiche sopra descritte non si applicano alle categorie dei servizi di protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle strutture giudiziarie, penitenziarie e destinate per finalità istituzionali alle attività di organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
sabato 24 luglio 2004
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