Indici della Rassegna
Titolo
I Comuni non possono indicare i nomi sugli avvisi pubblici
Abstract
(Garante Privacy, newsletter 9 - 15 febbraio 2004)
Testo
Gli enti locali hanno l'obbligo di valutare sempre la reale necessità di riportare informazioni dettagliate nelle deliberazioni da pubblicare.
L'Autorità sottolinea che le necessarie forme di pubblicità previste dalla normativa - affissioni all'albo pretorio, comunicazioni ai consiglieri, avvisi alla cittadinanza - "devono indurre le amministrazioni a selezionare con particolare attenzione i dati personali, specie quelli a carattere sensibile o attinenti a particolari profili di tipo giudiziario o contenzioso".
In particolare, un Comune non può assolutamente indicare il nome e il cognome di un debitore, sottoposto a pignoramento, nei manifesti recanti avvisi pubblici, come ad esempio la convocazione del Consiglio Comunale.
Per portare alla conoscenza di tutti i cittadini i temi posti all'ordine del giorno della seduta consiliare è sufficiente indicare l'oggetto e l'esecuzione del tribunale, senza specificare i nominativi delle parti. Il nominativo potrebbe, eventualmente, essere inserito nell'ordine del giorno da distribuire ai singoli gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 27 febbraio 2004
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