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Indici della Rassegna

Titolo
Esistono limiti temporali per l'emanazione delle sanzioni?
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. 21 gennaio 2004, n. 874 )
Testo

? Il Fatto

Alcuni giudici di merito, affrontando il problema dell’eventuale presenza di termini temporali imposti, dalla legge, all’Amministrazione, e relativi alla conclusione del procedimento sanzionatorio, hanno ritenuto che, una volta accertato l’illecito amministrativo, in mancanza di pagamento in misura ridotta, l'Ente sanzionatorio dovesse emanare l’ordinanza ingiunzione nel termine di trenta giorni.

Sostengono, infatti, i giudici di merito che, qualora le amministrazioni non abbiano previsto alcun termine, al riguardo, debba applicarsi il terzo comma della disposizione di cui all’art. 2 Legge 241/90.

Detta interpretazione ha indotto molte amministrazioni – in conformità della disposizione citata - a stabilire un limite temporale massimo per la conclusione del procedimento.



? Il Principio

La Corte di Cassazione, chiamata a decidere su un ricorso presentato avverso la linea interpretativa sopra enunciata, ha ritenuto opportuno stralciare l’orientamento prospettato dai giudici di merito.

Partendo dall’imprescindibilità del diritto di difesa del responsabile della violazione, è stato ribadito che questi deve sempre avere la possibilità di essere sentito e di presentare scritti difensivi.

L'eventuale difesa del soggetto sanzionato determina spesso la necessità di accertamenti - a volte complessi e non prevedibili nel loro sviluppo - i quali risultano incompatibili con un termine ristretto.

Si giunge, pertanto, alla conclusione secondo cui, la mancanza di un termine finale non deve essere vista come una lacuna, ma risponde ad una precisa scelta del legislatore in relazione a quelle che sono le specifiche esigenze del procedimento amministrativo.

Gli eventuali regolamenti già emanati dagli enti interessati rimangono, comunque, pienamente legittimi, in quanto rispondenti al canone del buon andamento dell’amministrazione.


A questi si affiancherà, ovviamente, il termine prescrizionale previsto dall’art. 28 della legge n. 689/81 che limita il diritto a riscuotere le somme dovute in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 27 febbraio 2004
 
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