Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Discrezionale l'estensione del giudicato a soggetti estranei al relativo giudizio
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 10 febbraio 2004, n. 496 )
Testo
I Giudici di Palazzo Spada, nella sentenza in esame, hanno enunciato importanti principi in merito ad una eventuale estensione del giudicato anche a quei soggetti che non hanno impugnato l’atto amministrativo e che quindi non possono essere considerati parte del giudizio instaurato.

? Il fatto

Nel caso di specie, una cooperativa, che non aveva tempestivamente impugnato il provvedimento amministrativo di esclusione dal rilascio di autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio, ma che aveva avuto cognizione dell’accoglimento del ricorso proposto da altra cooperativa avverso l’annullamento del medesimo atto, chiedeva un riesame della graduatoria in ragione del giudicato del Consiglio di Stato.

Il Comune di Venezia, ritenendo che gli effetti del giudicato dovessero esplicarsi solo nei confronti della cooperativa ricorrente, adottava un provvedimento di diniego con cui escludeva l’estensione della pronuncia ai soggetti che non erano parte nel giudizio instaurato.


? La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistere, in capo all’amministrazione, un ampio potere discrezionale in merito alla possibilità di accordare l’estensione del giudicato ai soggetti estranei alla lite, motivando adeguatamente le ragioni di pubblico interesse a giustificazione di un tale provvedimento.

I Giudici hanno precisato che il potere discrezionale dell’Amministrazione è sindacabile per eccesso di potere solo nel caso in cui si ravvisi una disparità di trattamento tra i soggetti rimasti estranei al giudizio.

Pertanto, nel caso in cui vi sia un orientamento unanime da parte dell’amministrazione, nel ritenere inammissibile l’estensione del giudicato nei confronti di soggetti che non sono stati parte nel giudizio, il provvedimento di diniego non necessita di alcuna motivazione.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 27 febbraio 2004
 
Valuta questa Pagina
stampa