Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza del 10 febbraio 2004 n. 472)
Testo

? Il quesito
La retribuibilità del lavoro straordinario prestato dai dipendenti pubblici è condizionata da una autorizzazione formale e preventiva della P.A.?

? La risposta
I Giudici della V sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, tornano ad occuparsi, come più volte in un recente passato, del Pubblico Impiego, in particolare del lavoro straordinario.
Come è noto - per consolidato indirizzo ermeneutico - ai fini della retribuibilità del lavoro straordinario dei dipendenti pubblici è necessaria un’autorizzazione formale e preventiva delle prestazioni in plus-orario a garanzia della reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale.
Tutto il regime giuridico che disciplina la prestazione del lavoro straordinario nel pubblico impiego è, in via generale, rigorosamente ispirato al criterio che l’effettuazione di questo tipo di prestazione deve essere preventivamente autorizzato in modo espresso, nominativo ed analitico.

Detta autorizzazione non può che rivestire la forma scritta ed essere formalizzata in un provvedimento che verifichi la necessità del ricorso al lavoro straordinario giustificando il maggior onere per l’amministrazione.
La mancanza di un atto esplicito, volto a riconoscere l’utilità e l’improcrastinabilità del lavoro sarebbe di ostacolo anche all’accoglimento di una eventuale istanza avanzata ai sensi dell’art. 2041 cc (illecito arricchimento) diretta ad ottenere l’indennizzo per l’attività comunque prestata.

La legittimazione può, tuttavia, in casi eccezionali intervenire ex post.
Al riguardo - e comunque solamente per prestazioni lavorative espletate per improcrastinabili ed inderogabili esigenze di servizio - è ipotizzabile una ratifica formale delle specifiche attività svolte completa delle motivazioni che hanno reso impossibile l’autorizzazione preventiva.
Nell’ipotesi di mancata autorizzazione preventiva e/o di successiva ratifica carente delle necessarie indicazioni l’attività svolta deve considerarsi non retribuibile.

Il mancato rispetto di questi criteri, sostengono i Giudici del Consiglio di Stato, configura, a carico dell’organo competente, precise responsabilità amministrative e contabili.
Autore
Renzo Graziotti
Data
mercoledì 25 febbraio 2004
 
Valuta questa Pagina
stampa