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Indici della Rassegna

Titolo
Installazione delle antenne di telefonia mobile
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Piemonte, sentenze nn. 76 e 78 del 28 gennaio 2004)
Testo

? Il Fatto
A seguito della presentazione della d.i.a., ai sensi dell’art. 5, D. Lgs. n. 4 settembre 2002 n. 198, un noto gestore di telefonia mobile si vedeva notificare una diffida, da parte del comune interessato, con la quale veniva negata la possibilità di installare una stazione radio per telefoni cellulari, in quanto tale attività contrastava con le disposizioni del piano regolatore generale.
Il gestore interessato propone ricorso al TAR competente, il quale affronta la questione partendo da un breve excursus normativo e giurisprudenziale.

Emerge, infatti, che la giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato, ha interpretato in passato la normativa in esame in senso favorevole al Comune, ritenendo che per l’installazione di impianti di telefonia mobile fosse necessaria la concessione dell’Ente Locale.
Ed infatti, l’Amministrazione interessata, in ossequio al citato orientamento, negava la legittimità del contegno tenuto dalla società privata.
Sottolineano però i giudici amministrativi piemontesi che, nel contesto rappresentato si è inserito il menzionato decreto legislativo che ha abolito la necessità della concessione.
Il provvedimento è stato dichiarato incostituzionale dai giudici delle leggi; ad esso, è tuttavia seguito un nuovo intervento governativo.

? Il Principio
Il TAR nell'affrontare la questione ha fondato la propria decisione su due punti:

a) I Comuni non sono competenti a fissare limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, potendo soltanto individuare specifiche e diverse misure la cui idoneità emerga dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze a carattere scientifico.

b) Il recente intervento normativo in materia – artt. 86 e 87 del D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 – equipara le antenne per la telefonia mobile agli impianti di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, fognature, spazi verdi ecc.) e le rende perciò compatibili con le previsioni urbanistiche difformi.

I giudici, pertanto, alla luce delle considerazioni rappresentate, concludono affermando che l’attività posta in essere dal gestore privato è pienamente legittima ed il suo ricorso proposto deve essere pertanto accolto.
Autore
F.A. Corrias
Data
mercoledì 25 febbraio 2004
 
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