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Titolo
I Comuni non possono dettare una diversa disciplina ICI per gli immobili destinati ad usi diversi da quelli abitativi
Argomento
Imposte e tasse
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 10 febbraio 2004, n. 485)
Testo
? Il fatto
Il Comune di Montalto voleva assoggettare ad un'aliquota ICI del 7 per mille tutti gli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo. Sarebbe stata ricompresa nella disciplina anche la centrale termoelettrica.
Quest'ultima, per contro, sostenendo l'illegittimità per disparità di trattamento e per violazione della riserva di legge in materia tributaria, proponeva ricorso.
? Il principio
Il Consiglio di Stato, confermando la decisione di primo grado del Tar Lazio, ha accolto il ricorso rilevando che l'art. 6, D. Lgs. n. 504/92 (con modifiche apportate dall'art. 3, comma 53, legge n. 662/96) abilita sì i Comuni a dettare una diversa disciplina ICI, ma con riguardo specifico alle categorie di immobili destinati ad uso abitativo.
Non è consentito, però, imporre una diversa aliquota ICI alle altre categorie di immobili.
E' esclusa, infatti, la configurabilità di un libero potere dei Comuni di fissare aliquote ICI diverse per le varie tipologie di immobili destinati ad usi diversi da quelli abitativi come per esempio: uffici, studi privati, negozi, impianti sportivi, stabilimenti di cura, termali o balneari, parcheggi, alberghi, teatri, cinema, scuole, etc.
Una delibera comunale può, pertanto, assoggettare ad una diversa aliquota ICI gli immobili diversi da quelli ad uso abitativo solamente sulla base di un'indicazione dei criteri a livello legislativo e dei presupposti di fatto per procedere a tale imposizione in modo differenziato.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
mercoledì 25 febbraio 2004
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