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Indici della Rassegna

Titolo
Rette di degenza: attività di rilievo sanitario o attività di rilievo socio - assistenziale?
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Cons. di Stato, sez. V, Sentenza del 29 gennaio 2004 n. 306)
Testo

? Il quesito

Con riferimento ai malati mentali cronici, nell'ipotesi in cui, oltre alle prestazioni socio - assistenziali, siano erogate prestazioni sanitarie, l’attività va considerata di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del servizio sanitario nazionale o attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria, quindi di natura socio – assistenziale e, pertanto, estranea al servizio sanitario ?

? La risposta

La questione in esame implica l’individuazione del soggetto pubblico, comunale o sanitario, tenuto a sostenere l’onere della retta di degenza per un cittadino, in stato di ricovero, affetto da grave insufficienza mentale.

I giudici della V sezione del Consiglio di Stato, rifacendosi anche a specifici precedenti giurisprudenziali, con sentenza del 29 gennaio 2004 n. 306, osservano che, le delicate problematiche connesse alla controversia in esame gravitano attorno alla definizione e alla qualificazione dell’infermità in relazione alla rilevanza o meno che, rispetto ad essa, assumono le cure sanitarie e/o l’attività socio – assistenziale.

Sostengono i giudici di Palazzo Spada che, ai sensi della norma di cui all’art. 30, legge n. 730 del 27 dicembre 1983 - così come ribadita sia dall’art. 1, DPCM 8 agosto 1985, che dall’art. 3, DPCM del 14 febbraio 2001 - va attribuito carattere di rilievo sanitario (di competenza e a carico delle aziende sanitarie locali) agli interventi di carattere di cura delle patologie in atto anche se tali trattamenti sono finalizzati al contenimento di esiti degenerativi di patologie già in atto e non lascino prevedere la guarigione o la riabilitazione del paziente.

Tali attività devono, pertanto, essere considerate a tutti gli effetti vere e proprie cure la cui costante somministrazione può rivelarsi pericolosa per il paziente e che devono essere affidate a specifico personale sanitario in grado di valutare, in qualsiasi momento, le misure atte alla sicurezza del paziente.

Ciò premesso appare evidente che:

a) sono da considerarsi attività sanitarie a rilevanza sociale – di competenza delle aziende sanitarie - tutte quelle finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti, di patologie congenite, che richiedono personale e tipologie di intervento proprie dei servizi socio-assistenziali e dirette, in via prevalente, alla tutela della salute del cittadino;

b) sono, invece, da considerarsi attività sociali a rilevanza sanitaria - di competenza dei comuni – tutte quelle specifiche del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno con problemi di disabilità e/o emarginazione. Trattasi, in prevalenza, di attività aventi natura economica e atte a favorire l’inserimento sociale - o comunque la permanenza nel proprio domicilio - di soggetti affetti da patologie di disabilità psicofisica.
Autore
Renzo Graziotti
Data
venerdì 13 febbraio 2004
 
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