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Indici della Rassegna

Titolo
Errore nella formulazione del bando: annullamento della gara
Argomento
Concorsi
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 20 gennaio 2004, n. 14)
Testo

? Il Fatto
Una stazione appaltante, avvedutasi di un errore nel bando di gara (consistente nella fallace indicazione di una formula relativa all’assegnazione del punteggio dell’offerta economica), deliberava di correggere l’imprecisione e di richiedere alle imprese concorrenti la riformulazione del canone offerto, a seguito della conoscenza dei nuovi elementi.
L’appalto veniva aggiudicato ad un consorzio partecipante.
Una delle ditte, risultata non vincitrice, impugnava il provvedimento d’aggiudicazione innanzi al Tar, rilevando l’illegittimità del modus procedendi seguito dalla Commissione.
Il giudice amministrativo, ritenendo scorretta la modifica di una regola di gara, da parte di un organo incompetente, e comunque nel corso della procedura viziata dalla scelta di consentire la scissione (anche temporale) delle due componenti dell’offerta, annullava l’affidamento del servizio così come disposto dall’Ente impugnato.

La ditta colpita dal provvedimento di eliminazione dell’aggiudicazione – controinteressata in primo grado – ha proposto appello.

? Il Principio
Il Consiglio di Stato, nel respingere l’impugnazione proposta afferma chiaramente che, la riapertura dei termini per la presentazione dell’offerta economica, in corso di gara e dopo l’avvenuta documentata conoscenza dei progetti tecnici di organizzazione del servizio, unitamente alla correzione della formula per l’assegnazione del relativo punteggio ed all’indicazione di ulteriori elementi sui quali parametrare la proposta si rivela sicuramente idonea - come correttamente ritenuto dai primi giudici - ad alterare la regolarità della gara.
Inoltre, tale illegittimo intervento è stato posto in essere da un organo privo di capacità al riguardo ed in un momento nel quale restava precluso qualsiasi intervento correttivo essendo le offerte tecniche già state conosciute.
Sottolineano i supremi giudici che, siffatta anomala conduzione della procedura ha, in particolare, determinato la frammentazione della gara - prefigurata come unitaria nella sua disciplina speciale - in segmenti competitivi autonomi, temporalmente sfasati e parzialmente difformi dal suo regolamento, con gravi implicazioni in ordine alla trasparenza dell’operato della Commissione ed alla correttezza del confronto concorrenziale, certamente vulnerato dalla sopravvenuta ed imprevedibile occasione di modificare una parte rilevante dell’offerta.
Sostiene l’appellante che, l’invito a ripresentare le offerte risulta giustificato dall’esigenza di pervenire ed evitare le probabili contestazioni che sarebbero state formulate all’indirizzo della regolarità della gara, nel caso in cui si fosse optato per la semplice correzione della formula e per la conforme valutazione delle offerte inizialmente presentate.
Il Consiglio di Stato, per contro, sostiene che, entrambe le soluzioni prospettate appaiono illegittime, l’unica opzione corretta era, nel caso di specie, l’annullamento d’ufficio dell’intera procedura e la sua riedizione.
Dalla pronuncia esaminata e dalle altre conformi citate (Consiglio di Stato n. 1683/02 eTAR Veneto n. 1270/02) emerge, sul punto, il chiaro e pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa.
Mentre l’illegittimità degli atti del procedimento si riverbera su tutti gli atti successivi, l’illegittimità del bando impone inderogabilmente la ripetizione dell’intera procedura.

Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 13 febbraio 2004
 
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