Indici della Rassegna
Titolo
Errore nella formulazione del bando: annullamento della gara
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 20 gennaio 2004, n. 14)
Testo
? Il Fatto
Una stazione appaltante, avvedutasi di un errore nel bando di gara (consistente nella fallace indicazione di una formula relativa allâassegnazione del punteggio dellâofferta economica), deliberava di correggere lâimprecisione e di richiedere alle imprese concorrenti la riformulazione del canone offerto, a seguito della conoscenza dei nuovi elementi.
Lâappalto veniva aggiudicato ad un consorzio partecipante.
Una delle ditte, risultata non vincitrice, impugnava il provvedimento dâaggiudicazione innanzi al Tar, rilevando lâillegittimità del modus procedendi seguito dalla Commissione.
Il giudice amministrativo, ritenendo scorretta la modifica di una regola di gara, da parte di un organo incompetente, e comunque nel corso della procedura viziata dalla scelta di consentire la scissione (anche temporale) delle due componenti dellâofferta, annullava lâaffidamento del servizio così come disposto dallâEnte impugnato.
La ditta colpita dal provvedimento di eliminazione dellâaggiudicazione â controinteressata in primo grado â ha proposto appello.
? Il Principio
Il Consiglio di Stato, nel respingere lâimpugnazione proposta afferma chiaramente che, la riapertura dei termini per la presentazione dellâofferta economica, in corso di gara e dopo lâavvenuta documentata conoscenza dei progetti tecnici di organizzazione del servizio, unitamente alla correzione della formula per lâassegnazione del relativo punteggio ed allâindicazione di ulteriori elementi sui quali parametrare la proposta si rivela sicuramente idonea - come correttamente ritenuto dai primi giudici - ad alterare la regolarità della gara.
Inoltre, tale illegittimo intervento è stato posto in essere da un organo privo di capacità al riguardo ed in un momento nel quale restava precluso qualsiasi intervento correttivo essendo le offerte tecniche già state conosciute.
Sottolineano i supremi giudici che, siffatta anomala conduzione della procedura ha, in particolare, determinato la frammentazione della gara - prefigurata come unitaria nella sua disciplina speciale - in segmenti competitivi autonomi, temporalmente sfasati e parzialmente difformi dal suo regolamento, con gravi implicazioni in ordine alla trasparenza dellâoperato della Commissione ed alla correttezza del confronto concorrenziale, certamente vulnerato dalla sopravvenuta ed imprevedibile occasione di modificare una parte rilevante dellâofferta.
Sostiene lâappellante che, lâinvito a ripresentare le offerte risulta giustificato dallâesigenza di pervenire ed evitare le probabili contestazioni che sarebbero state formulate allâindirizzo della regolarità della gara, nel caso in cui si fosse optato per la semplice correzione della formula e per la conforme valutazione delle offerte inizialmente presentate.
Il Consiglio di Stato, per contro, sostiene che, entrambe le soluzioni prospettate appaiono illegittime, lâunica opzione corretta era, nel caso di specie, lâannullamento dâufficio dellâintera procedura e la sua riedizione.
Dalla pronuncia esaminata e dalle altre conformi citate (Consiglio di Stato n. 1683/02 eTAR Veneto n. 1270/02) emerge, sul punto, il chiaro e pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa.
Mentre lâillegittimità degli atti del procedimento si riverbera su tutti gli atti successivi, lâillegittimità del bando impone inderogabilmente la ripetizione dellâintera procedura.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 13 febbraio 2004
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